martedì 16 ottobre 2012

Contratto di affitto turistico

Il contratto di affitto di una casa per le vacanze, cosiddetto contratto di locazione turistica, è disciplinato, come le altre forme di locazione, dall'articolo 1571 e seguenti del Codice Civile, ma a differenza delle altre tipologie di contratti, non prevede l'obbligo di versare una caparra o una cauzione.
Tuttavia, qualora a scelta e facoltà dei contraenti venga stabilita una cauzione, il proprietario potrà trattenere tale somma al termine della durata del contratto a titolo di indennizzo per eventuali danni all'immobile o per il pagamento delle utenze, ove esse non siano incluse nel prezzo dell'affitto e rimangano insolute.
L'articolo 1587 del Codice Civile, ad ogni modo, impone al conduttore di mantenere l'immobile in affitto nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato ed esclusivamente per l'uso pattuito. Pertanto egli non potrà declinare responsabilità e sarà tenuto al relativo risarcimento qualora i danni arrecati siano stimati per un importo superiore a quello della cauzione versata, previa richiesta del locatore.
Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431 e deve contenere tutte le condizioni e i dati inerenti all'immobile e ai contraenti, nonché l'importo del canone d'affitto (e l'eventuale caparra o cauzione versata), le spese incluse od escluse nel prezzo (luce, gas, condominio, pulizie, etc.), i termini di consegna e i tempi stabiliti per la riconsegna delle chiavi.
Se la locazione ha una durata non superiore a trenta giorni, non vi è l’obbligo di registrazione del contratto (Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131); diversamente l'imposta di registro andrà divisa in parti uguali tra il proprietario e l'affittuario.
Sul contratto deve essere apposta una marca da bollo di euro 14,62, mentre sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione deve essere apposta una marca da bollo dell'importo di euro 1,81 (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).
Il reddito percepito deve essere riportato ai fini Irpef nella dichiarazione dei redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Per consulenza ed informazioni:
Confedilizia sede di Brolo - Resp.le Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

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