·
La
Riforma del Lavoro Fornero
ha apportato alcune novità in materia di incentivi
per le assunzioni di lavoratori di cui alla legge n. 407/1990 (lavoratori disoccupati da 24 mesi)
e alla legge n. 223/1991 (lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità), con limitazioni che
potrebbero nuocere alle PMI che desiderano assumere dei lavoratori appartenenti
ai “recinti” sopra accennati, ma che - a ben vedere - riconducono
l’attribuzione degli incentivi e dei conseguenti codici di autorizzazione su
confini ben più congrui.
La prima stretta fa riferimento alle assunzioni in presenza di obbligo
legale o contrattuale: se rappresenta l’esecuzione di un
obbligo già preesistente in virtù della legge o del sistema di contrattazione
collettiva, scatta lo stop
per gli incentivi, anche in caso di utilizzo del lavoratore
mediante contratto di somministrazione (e, pertanto, per il tramite di
un’agenzia per il lavoro).
La seconda linea restrittiva fa invece
riferimento all’assunzione
in violazione di un diritto di precedenza: in parole meno
sintetiche, se l’assunzione agevolata è stata effettuata scavalcando il diritto
di precedenza che la legge o il contratto collettivo prevede a beneficio di un
altro lavoratore licenziato, gli
incentivi vengono esclusi.La stessa regola, come sopra, vale anche per l’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, qualora l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore che risulti essere titolare del già ricordato diritto di precedenza.
Il terzo blocco degli incentivi scatta in presenza di sospensione dal lavoro: se il datore di lavoro o il somministratore hanno in corso delle sospensioni per situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, non potranno accedere ai benefit previsti.
Unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono rivolte all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o effettuate presso differenti unità produttive.
Infine, l’ultima ipotesi di agevolazione negata è rappresentata dalla riassunzione: non è possibile fruire dei bonus nell’ipotesi di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidente con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in chiaro rapporto di collegamento o di controllo.
Dott. Fausto
Ridolfo
Via Pirandello,198061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
Nessun commento:
Posta un commento