lunedì 3 settembre 2012

Irreperibilità assoluta: affissione nell’albo del Comune

In caso di impossibilità di eseguire la notificazione degli atti tributari sia presso la sede
della società sia al suo legale rappresentante, si deve fare ricorso al criterio dell’irreperibilità assoluta, mediante affissione nell’albo del Comune in cui la contribuente ha il domicilio fiscale (Cassazione, ordinanza 13016/2012).
Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte definisce il luogo in cui devono essere notificati gli atti tributari se ne è destinataria una società commerciale. L’articolo 60, D.P.R. 600/1973, nello stabilire che alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente si applicano le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile per la notifica degli atti processuali, a eccezione di quelle contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151, enuncia anche la regola che tale notificazione deve essere fatta nel comune costituente il domicilio fiscale del destinatario – comma 1, lettera c). Domicilio che, per gli enti diversi dalle persone fisiche, va individuato (ex articolo 58, D.P.R. 600/1973) nel comune in cui si trova la loro sede legale, o in mancanza e in sequenza gradata, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazione ovvero dove gli stessi enti esercitano la loro prevalente attività. Proprio per il rinvio dell’articolo 60 alle disposizioni del codice di procedura civile, la regola del domicilio fiscale deve essere coordinata con le regole generali sulle notifiche contenute nello stesso c.p.c. Al riguardo, il codice di rito prevede che la notifica a una persona giuridica va normalmente effettuata presso la sua sede (articolo 145, comma 1, c.p.c.) ma, se non può avvenire in tale luogo e dall’atto da notificare è possibile conoscere la persona fisica che rappresenta la società, è
consentito, in via sussidiaria, che sia portato a conoscenza del suo legale rappresentante con le modalità previste dagli articoli 138, 139, e 141 (articolo 145, commi 3 e 5) a condizione che la stessa persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente. Se la notifica ha ancora esito negativo, è possibile ricorrere alle modalità previste dall’articolo 140, purché il legale rappresentante sia residente nel medesimo comune ove la società ha la propria sede (Cassazione, 15856/2009, 5483/2008 e 3618/2006).
Dott.Fausto Ridolfo
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