della
società sia al suo legale rappresentante, si deve fare ricorso al criterio dell’irreperibilità
assoluta, mediante affissione nell’albo del Comune in cui la contribuente
ha il domicilio fiscale (Cassazione, ordinanza 13016/2012).
Nel caso
sottoposto al suo esame, la Corte definisce il luogo in cui devono essere notificati
gli atti tributari se ne è destinataria una società commerciale. L’articolo 60, D.P.R.
600/1973, nello stabilire che alla notificazione degli avvisi e degli altri
atti che devono
essere notificati al contribuente si applicano le norme stabilite dagli
articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile per la notifica degli atti processuali,
a eccezione
di quelle contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151, enuncia anche la regola
che tale notificazione deve essere fatta nel comune costituente il domicilio fiscale
del destinatario – comma 1, lettera c). Domicilio che, per gli enti diversi
dalle persone
fisiche, va individuato (ex articolo 58, D.P.R. 600/1973) nel comune in cui si trova la
loro sede legale, o in mancanza e in sequenza gradata, la sede amministrativa, una sede
secondaria o una stabile organizzazione ovvero dove gli stessi enti esercitano la loro
prevalente attività. Proprio per il rinvio dell’articolo 60 alle disposizioni
del codice di
procedura civile, la regola del domicilio fiscale deve essere coordinata con le regole
generali sulle notifiche contenute nello stesso c.p.c. Al riguardo, il codice
di rito prevede
che la notifica a una persona giuridica va normalmente effettuata presso la sua sede
(articolo 145, comma 1, c.p.c.) ma, se non può avvenire in tale luogo e
dall’atto da
notificare è possibile conoscere la persona fisica che rappresenta la società,
èconsentito, in via sussidiaria, che sia portato a conoscenza del suo legale rappresentante con le modalità previste dagli articoli 138, 139, e 141 (articolo 145, commi 3 e 5) a condizione che la stessa persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente. Se la notifica ha ancora esito negativo, è possibile ricorrere alle modalità previste dall’articolo 140, purché il legale rappresentante sia residente nel medesimo comune ove la società ha la propria sede (Cassazione, 15856/2009, 5483/2008 e 3618/2006).
Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
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