lunedì 3 settembre 2012

Fotovoltaico: società di fatto tra condòmini e società commerciale

Configura reddito d’impresa, perché considerata una vera e propria attività commerciale, la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini che hanno costituito una società di fatto. Restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. La risoluzione 84/E del 10 agosto chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.
La società di fatto tra condomini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE (soggetto produttore di energia da fonte fotovoltaica) in relazione all’energia che immette in rete.
Il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del
10 agosto 2012.
Le prime indicazioni in materia erano state forniti dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E.
Con tale documento di prassi, l’Agenzia nel delineare il trattamento fiscale da riservare al “conto energia” (o tariffa incentivante) in capo al soggetto che la percepisce, ha individuato le ipotesi in cui la produzione di energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico integra lo svolgimento di un’attività commerciale.
In particolare, è stato affermato che la produzione di energia derivante da un impianto fotovoltaico, di potenza non superiore a 20 kw, posto a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non individua un’attività commerciale abituale, quando l’energia prodotta è utilizzata essenzialmente per finalità domestiche e l’eccedenza, che non risulta auto consumata, viene immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto.
Con riferimento ai condomini che realizzano un impianto di potenza fino a 20 kw per destinare l’energia prodotta a soddisfare essenzialmente le necessità condominiali, è stato precisato che ai fini fiscali il trattamento è analogo a quello previsto per le persone fisiche e gli enti non commerciali.
Più precisamente, è stato chiarito che, al pari dei soggetti sopra richiamati, il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non autoconsumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà.
In altri termini, è stato indirettamente affermato che il condominio resta estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini.
Aspetti civilistici
Il condominio è disciplinato dagli articoli 1117 e segg. del c.c., rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio, una sorta di ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete oppure di potenza superiore ai 20 kw, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia.
In tale ultima circostanza occorre, quindi, individuare il soggetto a cui attribuire il reddito d’impresa.
In presenza di un’intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale si può individuare una società di fatto.
La sussistenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare allo scopo di conseguire risultati patrimoniali comuni, identifica, infatti, un contratto sociale.
Pertanto, a prescindere dalla modalità con cui si perfeziona il contratto sociale, che può anche risultare esclusivamente da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, la presenza della contemporanea sussistenza dei suddetti presupposti oggettivo e soggettivo presuppone l’esistenza di una qualunque società.
Sul piano fiscale una società di fatto:
- ai fini delle imposte dirette è tenuta ad applicare le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”, il quale al comma 3, lett. b), dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che per oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”;
- ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, pertanto è obbligata ai relativi abbiano adempimenti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.

La società di fatto - La società di fatto ai fini delle imposte dirette e dell’IVA assume, infatti, rilevanza quale autonomo soggetto d’imposta e, come tale, è tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto delle norme in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA.
Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un accordo che interviene tra i condòmini caratterizzato da un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, vale a dire dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni, e da un elemento soggettivo, dato dalla comune intenzione di voler conseguire dei proventi.
Pertanto, il suddetto accordo individua una società di fatto tra i condòmini.
Più precisamente, poiché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali rientra tra le “Innovazioni” che i condomini possono disporre ai sensi dell’art. 1120 del codice civile “(…) dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comunisono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 del codice civile, la realizzazione dell’investimento.
Restano esclusi, dalla società di fatto i condomini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo  caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del codice civile “sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa”.
Per consulenza ed amministrazione condominale:
Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
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lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

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