Con
successivi provvedimenti, il Ministero del Lavoro ha chiarito modalità e
termini
di
effettuazione della comunicazione preventiva in materia di rapporto intermittente
o a chiamata prevista dalla recente Riforma Fornero.
Con nota
2012, n. 11779/2012, il Ministero del lavoro ha dettato le prime istruzioni
operative
in merito all’obbligo del datore di lavoro di comunicare, in via preventiva,
alla
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, la durata della
prestazione
lavorativa con contratto a chiamata.
Precisando che tale comunicazione non
sostituisce in alcun modo la comunicazione di assunzione, ma costituisce un ulteriore
elemento informativo, il Ministero ha spiegato le modalità tecniche messe a punto
per consentire ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo, disponibili secondo
la seguente cronologia:
a) FAX, a
partire dal 13 agosto 2012. Il datore di lavoro deve compilare il modello
apposito,
disponibile agli indirizzi www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.qov.it, ed inviarlo
al numero 848800131. Tale modalità può essere utilizzata per comunicare esclusivamente
la chiamata relativa ad un solo lavoratore;
b) SMS, a
partire dal 17 agosto 2012. L'sms, da inviare al numero 339-9942256, devecontenere i seguenti dati:
- indirizzo e-mail del datore di lavoro;
- codice di comunicazione della CO. Qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato
precedentemente
al 1° marzo 2008 (e solo in questo caso) questa informazione non
deve
essere fornita;
- codice
fiscale del datore di lavoro e del lavoratore che effettua la prestazione (nel
caso in
cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1° marzo 2008). Possono
essere
comunicati, con un singolo sms, fino ad un massimo di tre lavoratori per il
medesimo
periodo di chiamata;
- data
inizio e fine della prestazione, anche con riferimento a più periodi di lavoro.Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo
giorno è
sufficiente inserire la data di inizio della prestazione. Nel caso in cui si
intenda
comunicare, per il medesimo lavoratore, diverse singole giornate, le date
della
prestazione devono essere separate da un asterisco (*).
c)
E-MAIL, dal 17 agosto 2012, all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it. Per utilizzare
questa
modalità, il datore di lavoro deve compilare il modello ad hoc, disponibile
d) ON
LINE, a partire dal 1° ottobre 2012, verrà messa a disposizione un'ulteriore
modalità
di comunicazione che prevede la compilazione di un modulo on line, resa
disponibile
sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), accessibile agli utenti
registrati.
Per assistenza previdenziale:
Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
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