Dal 29 agosto, entra in vigore la SRL semplificata.
Una delle caratteristiche fondamentali di questo nuovo tipo societario è che essa è praticamente
priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato
dal D.M. Giustizia n. 138. Un’altra caratteristica è che non dovrebbero essere
consentite variazioni di alcun tipo allo statuto e qualsiasi variazione
rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione
non di una Srl semplificata ma, eventualmente, di un altro tipo societario.
La
Società a responsabilità limitata semplificata è regolata dall'articolo
2463-bis del Codice
civile e
può essere costituita soltanto da una o più persone fisiche che non abbiano
compiuto i 35 anni d'età.
Atto pubblico standard
È
necessario un atto pubblico notarile secondo lo schema standard
tipizzato con l'apposito
decreto
del Ministero della Giustizia.
Denominazione
Nella
denominazione va esplicitamente indicato che si tratta di una Srl
semplificata. Inoltre, la denominazione di “società a responsabilità
limitata semplificata”, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la società
semplificata è iscritta, vanno indicati negli atti, nella corrispondenza
della società e pure nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Per
quanto riguarda il capitale sociale, può andare da un minimo di un euro ad
un massimo di 9.999,99 euro, e dovrà essere integralmente sottoscritto e
versato in denaro nelle mani degli amministratori.
Tale
circostanza esclude la possibilità di utilizzo di una Srl semplificata
per attività che abbiano
bisogno
di una capitalizzazione pari o superiore a 10mila euro.
Aumento del capitale sopra la soglia consentita
Allo
stesso tempo, la Srl semplificata che si trovi ad aumentare il suo capitale
sopra i 9.999,99
euro dovrà dismettere l'abito di tale tipo di società e trasformarsi
in una Srl.
Come
già detto il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (non
essendo ammessi i conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per
centesimi perché va sottoscritto e versato per intero all'atto della
costituzione.
Il
versamento del capitale sociale non va fatto in banca, ma nelle mani di
coloro che sono
nominati amministratori della Srl semplificata Per quanto concerne i
costi di costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle
imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria, inoltre non sono
dovuti onorari notarili, si devono pagare l'imposta di registro, di 168 euro, e
la tassa annuale camerale.
Caratteristiche
della SRL semplificata
La
comunicazione da effettuare al registro delle imprese è esentata dai
diritti di segreteria e dalle imposte di bollo, non sono dovuti nemmeno gli
oneri notarili.
I soci,
o anche l’unico socio, devono essere persone fisiche che non hanno
compiuto 35 anni di età, la verifica spetta al notaio.
Il
capitale sociale può andare da un minimo di un euro a un massimo di 9.999,99
euro e dovrà
essere integralmente sottoscritto e versato in denaro nelle mani degli
amministratori
E’
vietato cedere quote a soggetti che non abbiano i requisiti di età previsti
dalla legge. Ogni
cessione in violazione della norma è nulla.
La società può scegliere uno o più amministratori esclusivamente tra i
soci.
Se la
decisione è affidata all’assemblea questa dovrà essere preseduta dall’amministratore
unico o dal presidente del CDA.
Per consulenza societaria:
Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,198061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
Nessun commento:
Posta un commento