lunedì 3 settembre 2012

Srl Semplificata statuto standard


Dal 29 agosto, entra in vigore la SRL semplificata.
Una delle caratteristiche fondamentali di questo nuovo tipo societario è che essa è praticamente priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal D.M. Giustizia n. 138. Un’altra caratteristica è che non dovrebbero essere consentite variazioni di alcun tipo allo statuto e qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srl semplificata ma, eventualmente, di un altro tipo societario.
La Società a responsabilità limitata semplificata è regolata dall'articolo 2463-bis del Codice
civile e può essere costituita soltanto da una o più persone fisiche che non abbiano
compiuto i 35 anni d'età.
Atto pubblico standard
È necessario un atto pubblico notarile secondo lo schema standard tipizzato con l'apposito
decreto del Ministero della Giustizia.
Denominazione
Nella denominazione va esplicitamente indicato che si tratta di una Srl semplificata. Inoltre, la denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la società semplificata è iscritta, vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e pure nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Per quanto riguarda il capitale sociale, può andare da un minimo di un euro ad un massimo di 9.999,99 euro, e dovrà essere integralmente sottoscritto e versato in denaro nelle mani degli amministratori.
Tale circostanza esclude la possibilità di utilizzo di una Srl semplificata per attività che abbiano
bisogno di una capitalizzazione pari o superiore a 10mila euro.
Aumento del capitale sopra la soglia consentita
Allo stesso tempo, la Srl semplificata che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99
euro dovrà dismettere l'abito di tale tipo di società e trasformarsi in una Srl.
Come già detto il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (non essendo ammessi i conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi perché va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione.
Il versamento del capitale sociale non va fatto in banca, ma nelle mani di coloro che sono
nominati amministratori della Srl semplificata Per quanto concerne i costi di costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria, inoltre non sono dovuti onorari notarili, si devono pagare l'imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale camerale.
Caratteristiche della SRL semplificata
La comunicazione da effettuare al registro delle imprese è esentata dai diritti di segreteria e dalle imposte di bollo, non sono dovuti nemmeno gli oneri notarili.
I soci, o anche l’unico socio, devono essere persone fisiche che non hanno compiuto 35 anni di età, la verifica spetta al notaio.
Il capitale sociale può andare da un minimo di un euro a un massimo di 9.999,99 euro e dovrà
essere integralmente sottoscritto e versato in denaro nelle mani degli amministratori
E’ vietato cedere quote a soggetti che non abbiano i requisiti di età previsti dalla legge. Ogni
cessione in violazione della norma è nulla.
La società può scegliere uno o più amministratori esclusivamente tra i soci.
Se la decisione è affidata all’assemblea questa dovrà essere preseduta dall’amministratore unico o dal presidente del CDA.
Per consulenza societaria:
Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

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