sabato 10 novembre 2012

La nuova assicurazione sociale per l'impiego

L'impatto della Riforma Fornero sull'indennità di disoccupazione. La nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)
La Riforma del mercato del Lavoro prevede l'istituzione, presso la Gestione delle Prestazioni Temporanee dell'INPS, della nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), che sostituirà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le precedenti forme di sostegno al reddito.
L'ASPI prevede l'erogazione di una indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. A regime l'indennità ASPI sostituirà:
. l'indennità di disoccupazione, in particolare:
   - l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria,
   - l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
   - l'indennità di disoccupazione speciale edile, . e, in modo graduale, l'indennità di mobilità.

Per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2013 è prevista l'erogazione dell'indennità mensile ASpI, mentre per le cessazioni intervenute fino al 31 dicembre 2012 si applicano le "vecchie" disposizione in materia di trattamento ordinario di disoccupazione non agricola.
Tuttavia la Riforma contiene delle disposizioni transitorie per il periodo 1° gennaio 2013 ‐31 dicembre 2015 che fanno slittare la piena entrata a regime della nuova indennità ASPI al 1° gennaio 2016.
Ulteriori disposizioni transitorie sono previste con riferimento all'indennità di mobilità.
L'Assicurazione Sociale per l'Impiego sarà pienamente a regime a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’impatto della Riforma Fornero sull’indennità di disoccupazione, la nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)  CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell’ambito di applicazione dell’ASPI rientrano:
• tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti;
• i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata;

mentre non rientrano:
• i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali rimangono in vigore le attuali  disposizioni che regolano la disoccupazione agricola;
• i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto.

Requisiti
I requisiti richiesti dalla “Riforma Fornero” per l’accesso ai benefici sono:
• lo stato di disoccupazione inteso come condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
• la presenza di almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova ASpI i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale (con eccezione di quelli soggetti a procedura di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro/Direzioni Territoriali del lavoro).
L’importo dell’indennità, sarà calcolata in misura percentuale, prendendo quale riferimento le retribuzioni percepite dal lavoratore in un determinato arco temporale e sarà ridotta all’aumentare della durata di erogazione. La durata dell’indennità sarà modulata in virtù dell’età del lavoratore (12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età - 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni di età).

 MINI – ASPI

La Legge in argomento prevede, un trattamento denominato “MiniAspI” a favore di tutti i lavoratori dipendenti, in stato di disoccupazione, che:

• non posseggono i requisiti assicurativi e contributivi per la richiesta dell’ASPI,
• ma possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi,
• per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria.
La durata massima del trattamento è pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO

Contributo ordinario
Nulla viene innovato rispetto all'attuale sistema di finanziamento previsto per la disoccupazione ordinaria per la generalità dei datori di lavoro ma, posto che la nuova indennità verrà riconosciuta anche ai lavoratori assunti con qualifica di apprendisti, tipologia di lavoratori precedentemente esclusi, per questi ultimi occorrerà versare un contributo pari al 1,61% delle retribuzioni imponibili.

Contributo di licenziamento
La stessa Riforma Fornero introduce il cosiddetto "Contributo di Licenziamento" a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale contribuzione, a carico del datore di lavoro, dovrà essere versata al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato, nello specifico si applicherà alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni.

La misura è pari:
- al 50% dell'indennità iniziale ASPI (mensile);
- per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell'ultimo triennio.
Il contributo è dovuto anche nei casi di interruzione di rapporti di apprendistato (per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore), compresa l'eventualità del recesso al termine del periodo formativo.
Per i lavoratori che hanno una anzianità aziendale superiore a 3 anni, il contributo di licenziamento è sempre pari a una mensilità e mezza di indennità, qualunque sia l'anzianità. Il contributo è commisurato all’indennità iniziale ASPI erogata al lavoratore.

Casartigiani dei nebrodi - Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Cell. 3293222740 – fax 0941563649 - email:centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00

 


Nessun commento:

Posta un commento