lunedì 17 febbraio 2020

Durc Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’approvazione del certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 4 del D.L 124/2010, cosiddetto DURC fiscale da consegnare al Committente nei casi di appalti privati.

DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO
L’Impresa potrà richiederlo direttamente, o tramite un suo delegato, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni Regionali.

RILASCIO E VALIDITA’
Il certificato, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente è messo a disposizione a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni mese ed ha validità n. 4 mesi dalla data del rilascio.

QUANTO COSTA IL RILASCIO
Il Certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali. Pertanto l’Agenzia delle Entrate non
richiederà alcuna somma per il suo rilascio.

COSA PUO’ FARE L’IMPRESA SE L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON HA CONSIDERATO TUTTI I DATI CORRETTAMENTE
L’Impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il Certificato eventuali
ulteriori dati che ritiene non considerati.
L’ufficio verifica tali dati e richiede, qualora necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione che forniscono riscontro.
Se sussistono i requisiti l’ufficio provvede all’emissione di un nuovo certificato.

CHI PUO’ RICHIEDERLA
Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni. L’Agenzia delle Entrate effettuata la verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni;
b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta;
c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. L’Agenzia delle Entrate per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti considererà i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio;
d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. L’Agenzia delle Entrate per effettuare tale verifica terrà conto esclusivamente di debiti riferite ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito sarà verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

QUANDO PUO’ ESSERE UTILE RICHIEDERLA
È utile chiederne il rilascio quando i committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati contestualmente da quanto indicato dai punti a), b) e c) che seguono:
nei casi comunque denominati caratterizzati contestualmente da quanto indicato dai punti a), b) e
c) che seguono:
a) da importo complessivo annuo superiore a euro 200.000
b) da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
c) con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma hanno domandato all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento:
_ copia delle distinte deleghe di pagamento F24 (indicando nel campo “codice fiscale co-obligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del Committente ed esponendo nel campo “codice identificativo” il codice appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate “09”), relative al versamento delle imposte trattenute dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
_ elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente; Il loro codice fiscale, il dettaglio delle ore di lavoro, l'ammontare della retribuzione corrisposta, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committenti.
Studio Consulenza Aziendale – di Fausto Ridolfo
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