L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’approvazione del certificato
di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 4 del D.L 124/2010,
cosiddetto DURC fiscale da consegnare al Committente nei casi di appalti
privati.
DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO
L’Impresa potrà richiederlo direttamente, o tramite un suo
delegato, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale
competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i soggetti grandi
contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni
Regionali.
RILASCIO E VALIDITA’
Il certificato, con riferimento all’ultimo giorno del mese
precedente è messo a disposizione a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni
mese ed ha validità n. 4 mesi dalla data del rilascio.
QUANTO COSTA IL RILASCIO
Il Certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali.
Pertanto l’Agenzia delle Entrate non
richiederà alcuna somma per il suo rilascio.
COSA PUO’ FARE L’IMPRESA SE L’AGENZIA DELLE
ENTRATE NON HA CONSIDERATO TUTTI I DATI CORRETTAMENTE
L’Impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha
emesso il Certificato eventuali
ulteriori dati che ritiene non considerati.
L’ufficio verifica tali dati e richiede, qualora necessario,
conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli Agenti della
Riscossione che forniscono riscontro.
Se sussistono i requisiti l’ufficio provvede all’emissione di un
nuovo certificato.
CHI PUO’ RICHIEDERLA
Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni. L’Agenzia delle
Entrate effettuata la verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese
oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni;
b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle
Entrate verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi
nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno
del mese oggetto della richiesta;
c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non
inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle
dichiarazioni medesime. L’Agenzia delle Entrate per effettuare il confronto tra
versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti
considererà i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate
nell’ultimo triennio;
d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o
avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e
ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i
termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano
in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i
quali non sia intervenuta decadenza. L’Agenzia delle Entrate per effettuare
tale verifica terrà conto esclusivamente di debiti riferite ad imposte,
ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri
diversi. La sussistenza del requisito sarà verificata con riferimento
all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
QUANDO PUO’ ESSERE UTILE RICHIEDERLA
È utile chiederne il rilascio quando i committenti che affidano il
compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, tramite
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati contestualmente da quanto indicato
dai punti a), b) e c) che seguono:
nei casi comunque denominati caratterizzati contestualmente da
quanto indicato dai punti a), b) e
c) che seguono:
a) da importo complessivo annuo superiore a euro 200.000
b) da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività
del committente
c) con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo
o ad esso riconducibili in qualunque forma hanno domandato all'impresa
appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a
rilasciarle entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento:
_ copia delle distinte deleghe di pagamento F24 (indicando nel
campo “codice fiscale co-obligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare” il codice fiscale del Committente ed esponendo nel campo “codice
identificativo” il codice appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate
“09”), relative al versamento delle imposte trattenute dei lavoratori
direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
_ elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente
nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese
precedente; Il loro codice fiscale, il dettaglio delle ore di lavoro,
l'ammontare della retribuzione corrisposta, il dettaglio delle ritenute fiscali
eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committenti.
Studio Consulenza Aziendale – di Fausto
Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
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