Con
la circolare Inps n. 68 del 31 maggio 2020, con la quale fornisce
le prime istruzioni operative per la presentazione dell’istanza, da
parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo
di soggiorno di lungo periodo che intendono dichiarare
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini
italiani o comunitari (ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020).
La
domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica.Il comma 3 dell’articolo 103
del decreto-legge n. 34/2020 circoscrive l’ambito di
applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui
attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a)
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b)
assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia,
ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino
l’autosufficienza;
c)
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Pertanto,
possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro
esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco
presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020.
In
relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno
familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona
fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di
comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme,
comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e
personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e
i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque
sia il numero dei componenti.
Tra
le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di
disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza
gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le
convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal
servizio diocesano.
Il
rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto
inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n.
34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione
dell’istanza.
La
durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella
domanda inoltrata dal datore di lavoro.
Per informazioni e
consulenza
Studio
Consulenza Aziendale – di Fausto Ridolfo
Via Trento,282 A – Palazzina
C – Complesso Oasi
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
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