mercoledì 26 ottobre 2011

Somministrazione di bevande e alimenti: anche le società possono esercitare

Può esercitare l’attività di somministrazione di bevande e alimenti anche una società di capitali o di persone. E’quanto stabilisce il Ministero dello Sviluppo economico con la risoluzione 21 giugno 2011, n. 118254. Tale affermazione trova conferma nonostante l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 287/91 da parte dell’articolo 71, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2010 in tema di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno.

Requisiti professionali- Questo articolo 71, individua i requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio della attività commerciali, al sesto comma. In particolare, essi riguardano la frequentazione di corsi professionali per il commercio e la preparazione e somministrazione di alimenti, istituiti dalle regioni, ovvero il possesso di diploma di scuola superiore o universitaria con materie attinenti, infine la prestazione di opera presso imprese operanti nel settore nei 5 anni precedenti in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita e alla preparazione degli alimenti e anche in qualità di socio lavoratore.

Risoluzione n. 118254 Mise- Nel documento di prassi del 21 giugno 2011, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Mise, afferma che il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 71, comma sesto, per ciò che concerne l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche senza il richiamo espresso come quello inserito nell’abrogato articolo 2 della l. n. 287/91, in caso di società o di organismi collettivi è in capo al legale rappresentante o suo delegato, mentre in caso di ditta individuale l’obbligo del possesso dei requisiti professionali, resta necessariamente in capo al titolare.

Autorizzazione all’esercizio- Questi requisiti, ricorda sempre il Mise, sono necessari per presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero per la presentazione della SCIA nei casi applicabili.

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