mercoledì 28 settembre 2011

Riscossione: Ipoteca esattoriale. Al via gli avvisi

Predisposto il modello per le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore . Obbligo di avviso.
Il “Decreto sviluppo”, D.L. 70/2011, convertito con Legge del 12 luglio 2011, n° 106, in materia di riscossione coattiva, ha provveduto - tra le altre cose - a rivedere le soglie di debito oltre le quali l’agente della riscossione potrà procedere a iscrivere ipoteca, sui beni del debitore, introducendo, anche l’obbligo di notificare una comunicazione recante l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà con l’iscrizione. Ebbene stanno per partire, attraverso Equitalia, le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per i debitori dell'Erario.

Il modello. E’ stato approntato il modello che i contribuenti interessati, ben presto, si vedranno recapitare dagli agenti della riscossione.
L’avviso, innanzitutto, inviterà il contribuente a chiarire: se abbia già effettuato il pagamento o, in alternativa, se sia in possesso di un provvedimento di annullamento da parte dell'ente impositore, oppure di un provvedimento di rateazione emesso anche da quest'ultimo.
In particolare, tali indicazioni dovranno essere rese mediante un apposito modulo allegato al modello di avviso.
Un altro prospetto, invece, riguarderà le comunicazioni relative ad importi per i quali scatta la soglia dei 20mila euro per poter ammettere la procedura esecutiva La risposta dovrà essere fornita dall’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Nuove soglie per l’iscrizione. Si ricorda, infine, che a partire dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, la soglia oltre la quale l’agente di riscossione potrà procedere ad iscrizione ipotecaria è salita da ottomila a ventimila euro.
Tanto, sussistendo due condizioni: che la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (oppure sia ancora contestabile in tale sede) e che il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita ad abitazione principale del medesimo. Nella legislazione previgente, invece, l’iscrizione in commento era possibile se il debito a ruolo superava la somma complessiva di 8 mila euro.
Ad esclusione di tali casi, tuttavia, l’agente della riscossione non potrà, comunque, procedere ad iscrivere ipoteca esattoriale se l’importo complessivo del credito per cui si procede è complessivamente inferiore a ottomila mila euro.
Consulenza tributaria: Fausto Ridolfo 3293222740

Nessun commento:

Posta un commento