martedì 6 settembre 2011

Riscossione coattiva: Nuove soglie di Ipoteca

Il “Decreto sviluppo”, convertito con Legge n° 106 del 2011, in materia di riscossione coattiva,
ha stabilito un innalzamento delle soglie di debito oltre le quali l’Agente della riscossione potrà
procedere a iscrivere ipoteca.
Introdotto, altresì, l’obbligo di notificare una comunicazione recante l’avviso che, in assenza di
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l’iscrizione.
Il Decreto - Legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia, meglio noto come “Decreto sviluppo”,
convertito con Legge n° 106/2011, ha rivisto le norme relative alla possibilità di
procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore, stabilendo una
rimodulazione delle soglie di debito oltre le quali l’Agente della riscossione potrà
ipotecare la casa e gli altri immobili del contribuente.
Nella specie, la soglia oltre la quale è ammessa l’ipoteca è passata dagli 8 ai 20
mila euro se l’importo a ruolo sia in contestazione e se l’immobile da ipotecare è
l’abitazione principale del debitore.
Nelle altre ipotesi, la soglia è rimasta ferma ad 8 mila euro.
Previsto, altresì, l’obbligo per l’Agente di notificare una comunicazione recante
l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni si procederà con l'iscrizione.
dalla data di entrata in vigore del provvedimento di conversione del
Decreto Sviluppo, la soglia oltre la quale l’Agente di riscossione potrà procedere
ad iscrizione ipotecaria sale da 8 mila a 20 mila euro, qualora:
la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia
ancora contestabile in tale sede);
il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di
ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.
Nella legislazione previgente, invece, l’iscrizione in commento era possibile se il
debito a ruolo superava la somma complessiva di 8 mila euro.
Per abitazione principale deve intendersi: quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ad esclusione di tali casi, l’Agente della riscossione non potrà comunque
procedere ad iscrivere ipoteca: se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro.
Inoltre, sempre sulla scorta della novella legislativa, prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, l’Agente della riscossione sarà tenuto a notificare una comunicazione recante l’avviso che:
in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30
giorni, si procederà con l’iscrizione.
In altri termini, l’iscrizione di ipoteca dovrà sempre e comunque essere
preceduta da un’intimazione a versare le somme iscritte a ruolo.
Soglia di debito di 8 mila euro Importo minimo di debito a partire dal quale può
essere iscritta ipoteca.
Soglia di debito fino a 20 mila euro Importo minimo di debito a partire dal quale può
essere iscritta ipoteca se:
l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
è pendente (o può essere opposto) un ricorso alla Commissione Tributaria per
l’importo iscritto a ruolo.
Avviso obbligatorio prima di procedere ad iscrivere ipoteca.
Se entro 30 gg. non verrà effettuato il pagamento, si darà corso all’iscrizione;
in assenza, l’iscrizione sarà illegittima e quindi annullabile;
è impugnabile per vizi propri in commissione tributaria.
Infine, giova si evidenziare che l’ipoteca non proceduta dall’intimazione di
pagamento sarà annullabile per violazione di legge.
Quanto all’avviso, poi, esso sarà impugnabile dinanzi al Giudice tributario per vizi
propri.
Quelle appena considerate non sono le uniche innovazione introdotte dal Decreto
Sviluppo in tema di riscossione coattiva.
Si ricorda, infatti, che prima di attivare le azioni cautelari per gli importi iscritti
a ruolo sotto i 2 mila euro, l’Agente della riscossione avrà l’obbligo di inviare
due avvisi di pagamento, dei quali il secondo a distanza di non meno di 6 mesi dal
primo.
Si noti che le comunicazioni saranno inviate con posta ordinaria, pertanto,
all’Agente basterà esibire, per esempio, il “registro” della posta in uscita per
dimostrare l’avvenuto invio della stesa. Il preavviso dovrà precedere anche le
azioni cautelari, quali il fermo amministrativo dei veicoli.
In chiusura giova rammentare che dal 1° gennaio 2012, l'attività di riscossione
delle Entrate fatta da Equitalia per conto dei Comuni termina per tornare in capo
agli enti locali.
Per assistenza Tributaria: Fausto Ridolfo 3293222740 - centroserviziaziendali@gmail.com

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