mercoledì 5 agosto 2015

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015, il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.

Con il  decreto,che sarà in vigore dal 24 agosto 2015, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato al decreto stesso.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive  modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento  e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. 

All’art. 6 si stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti  prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni. n>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015, il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.

Con questo decreto , che sarà in vigore dal 24 agosto 2015 - è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato al decreto stesso.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive  modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento  e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. 

All’art. 6 si stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti  prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni. 
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