Con il decreto,che sarà in vigore
dal 24 agosto 2015, è stata approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato
al decreto stesso.
Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni
tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate
sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei
solai in misura non superiore al 50%.
All’art. 6 si stabilisce
che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere
con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le
corrispondenti prescrizioni della regola
tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le
modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012 e successive modificazioni. n>
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015,
il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore
a 25 e fino a 50”.
Con questo decreto , che sarà in vigore
dal 24 agosto 2015 - è stata approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato
al decreto stesso.
Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni
tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate
sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei
solai in misura non superiore al 50%.
All’art. 6 si
stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile
1994, si applicano le corrispondenti
prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art.
3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del
Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni.
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