giovedì 21 maggio 2015

TASI le regole e deducibilità in Unico

La componente TASI di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2015 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere.

Chi la deve versare
: La TASI è dovuta da chiunque:
- possieda 
e/o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatarioa decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Su quali immobili grava
la Tasi: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria;
aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il calcolo della TASI - La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI
non può, comunque, eccedere l’1 per mille.

Presupposto dell’imposta: l’erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, ecc.).
Soggetto passivo: è il detentore o il possessore. Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l’imposta è dovuta da un solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall’Imu); l’obbligazione tributaria è unica ma scomposta tra il detentore e il possessore. In caso di immobili in leasing, la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo dalla data della stipula del contratto e per l’intera durata. Il detentore che utilizza l’immobile per meno di sei mesi su base annua beneficia dell’esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale.
Qualora l’utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare il proprietario e l’utilizzatore hanno un’autonoma obbligazione tributaria e l’utilizzatore versa l’imposta stabilita dal regolamento comunale compresa tra il 10 ed il 30 per cento.

Esenzioni e riduzioni: Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative e i terreni agricoli. Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento.
Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; inoltre il Comune individua i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è diretta la Tasi.
Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:
- abitazione con unico occupante;
- abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all’estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Competenza alla riscossione: Il Comune è l’ente riscossore, ma può avvalersi di società esterne. I commi dal numero 682 prevedono che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari e aliquote Tasi
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; l’ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili.

La deduzione in Unico 
: Un dubbio che spesso sorge è quello legato al diritto di portare in deduzione la TASI pagata nel periodo d’imposta 2014.
Non si ravvisa alcuna limitazione alla deduzione per la TASI. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale al 20% per l’imposta 2014, per cui ai fini dell’imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
• vale il principio di derivazione, quindi va rilevata a conto economico e ai sensi dell’art. 109 c. 4 del TUIR. può essere dedotta. Si tratta infatti di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata introdotta una specifica indeducibilità;
• va poi verificato il momento in cui poterla dedurre; anche per la TASI sarà il momento del pagamento, ai sensi dell’art. 99 TUIR; infatti, come per le altre imposte deducibili, la deduzione viene computata per cassa
al momento del pagamento.
Nella maggior parte dei casi competenza e cassa coincidono, dato che la TASI viene corrisposta tramite versamento di acconto e saldo nel corso dello stesso periodo d’imposta, cui si riferisce.
Quindi non vi sarà necessità di operare alcuna variazione.
Tuttavia, se la TASI venisse stanziata per competenza ma non pagata, occorrerà operare una variazione in aumento. Nell’esercizio in cui si avrà il pagamento, una variazione in diminuzione.
Ovviamente la TASI rilevata relativa a immobili patrimonio, non è deducibile.
L’art. 90 c. 2 TUIR esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili, dunque la TASI va considerata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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