Lo scioglimento di un ente non
profit è un evento che impone un’attenta riflessione, sia sotto il profilo
operativo, sia per le conseguenze che ne derivano in termini patrimoniali. Sono
molte le normative di settore che prevedono un obbligo di devoluzione del
patrimonio in caso di scioglimento, dettando una specifica procedura da seguire
in questi casi.
Con la
riforma (Dlgs 117/2017) tale onere viene esteso a tutti gli enti del Terzo
settore (Ets), che dovranno disciplinare la devoluzione nel proprio statuto,
per cui è importante verificare quali sono i vari step.
Per
quanto concerne la parte di patrimonio oggetto di devoluzione. Come chiarito
dall’amministrazione finanziaria in tema di Onlus (circolare 59/E del 2007), la
devoluzione dovrebbe riguardare solo il patrimonio “incrementale”, ossia tutto
ciò che è stato accumulato dall’ente nei periodi di imposta in cui ha fruito di
specifiche agevolazioni fiscali. È fatta salva, quindi, la dotazione iniziale,
nonché il patrimonio acquisito prima dell’applicazione delle misure agevolative
(ad esempio, in caso di Onlus, prima dell’iscrizione nella relativa anagrafe).
Per
gli enti che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore (Runts), è
previsto che in caso di estinzione, scioglimento il patrimonio viene devoluto,
ad altri Ets – secondo le previsioni statutarie o la decisione dell’organo
competente o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale (articolo 9 del Dlgs 117/2017). Occorre quindi, in primo
luogo, verificare se lo statuto ha già individuato un ente a cui destinare il
patrimonio o ha demandato questo compito alla delibera di un organo sociale.
Solo in mancanza entra in gioco la Fondazione Italia Sociale, anche se non è
escluso che l’organo competente possa discrezionalmente scegliere di devolvere
il patrimonio proprio a tale Fondazione (laddove ciò non sia in contrasto con
lo statuto).
Ai fini della devoluzione è
necessario acquisire il parere preventivo dell’ufficio del Runts, il quale ha
il compito di verificare se il soggetto prescelto soddisfi tutti i requisiti
per ricevere il patrimonio. Questa disciplina trova già applicazione ad Onlus,
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che sono
già entrate nella fase transitoria di attuazione della riforma.
In attesa dell’operatività del
Runts, il parere dell’ufficio è sostituito da quello del ministero del Lavoro,
richiesto per le Onlus e per gli enti non commerciali dalle attuali normative
di settore (articolo 10, comma 1, lettera f del Dlgs 460/1997 e articolo 148,
comma 8, lettera b del Tuir).
In questo periodo, quindi, gli
enti non profit che dovessero per qualsiasi motivo decidere di sciogliersi,
dovranno prestare attenzione a questi passaggi:
- l’assemblea straordinaria dovrà deliberare lo scioglimento ed eventualmente nominare i liquidatori;
-bisognerà redigere il bilancio o altro documento contabile da cui risultino l’ammontare e la composizione del patrimonio da devolvere;
-per ottenere il parere del ministero del Lavoro, l’ente che si scioglie dovrà presentare un’apposita richiesta e allegare il proprio atto costitutivo e statuto, il verbale di scioglimento e la documentazione contabile;
-a sua volta, il soggetto beneficiario del patrimonio dovrà depositare presso il ministero l’atto costitutivo e lo statuto, nonché una lettera di accettazione del patrimonio devoluto, a firma del legale rappresentante, con la puntuale indicazione di tale patrimonio.
- l’assemblea straordinaria dovrà deliberare lo scioglimento ed eventualmente nominare i liquidatori;
-bisognerà redigere il bilancio o altro documento contabile da cui risultino l’ammontare e la composizione del patrimonio da devolvere;
-per ottenere il parere del ministero del Lavoro, l’ente che si scioglie dovrà presentare un’apposita richiesta e allegare il proprio atto costitutivo e statuto, il verbale di scioglimento e la documentazione contabile;
-a sua volta, il soggetto beneficiario del patrimonio dovrà depositare presso il ministero l’atto costitutivo e lo statuto, nonché una lettera di accettazione del patrimonio devoluto, a firma del legale rappresentante, con la puntuale indicazione di tale patrimonio.
Se l’ente
che si scioglie è una Onlus, dalla documentazione contabile dovrà risultare non
solo il patrimonio residuo alla data in cui è venuta meno la qualifica, ma
anche la situazione patrimoniale al momento del suo acquisto (ossia al momento
dell’iscrizione nell’Anagrafe Onlus).
In
caso di patrimonio immobiliare, poi, a prescindere dalla forma giuridica
dell’ente che si scioglie, sarà comunque necessario un atto notarile per
trasferire i beni al soggetto prescelto.
Studio di Consulenza Aziendale di Ridolfo Fausto
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via San Camillo;
ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti:
cell. 3293222740 fax 1782213101 -
email: centroserviziaziendali@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento