lunedì 20 maggio 2019

Assunzioni di Minori, serve il certificato penale anche per i collaboratori


Tutti i datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per gli addetti che hanno contatti diretti e regolari con i minori, assunti dal 6 aprile 2014. Essa è la data di entrata in vigore del Dlgs 39/2014 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 68 del 22 marzo) con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2011/93/Ue del Parlamento europeo, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La stabilisce il diritto-dovere dei datori di lavoro di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle eventuali condanne iscritte nel casellario giudiziale o delle eventuali misure interdittive esistenti per reati sessuali a danno di minori a carico delle persone che intendono impiegare.
La disposizione, rubricata «Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro», dispone che il certificato penale del casellario giudiziale (previsto dall'articolo 25 del Dlgs 313/2002) deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per svolgere attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verificare l'esistenza (o meno) di condanne per alcuni reati previsti dal Codice penale, agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni), o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
La norma prevede quindi che, a partire dal 6 aprile 2014, il datore, ottenuto il consenso del lavoratore interessato, chieda al casellario giudiziale se risultano condanne penali o sanzioni interdittive per le attività che richiedono contatti diretti e regolari con persone minorenni.
Poiché la norma fa riferimento al «soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate» che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti alla richiesta del certificato i datori di lavoro pubblici e privati. A questo scopo bisogna ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 2094 del Codice civile, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga dietro retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Ma non è tutto: come precisato dal ministero della Giustizia, l'obbligo riguarda anche l'ente o l'associazione che svolge attività di volontariato, in forma organizzata e non occasionale e sporadica, e che si appresti alla stipula di un contratto di lavoro, sia subordinato, sia parasubordinato. Se gli enti e le associazioni di volontariato intendono avvalersi dell'opera di veri e propri volontari, trattandosi di un'attività che non si identifica con un rapporto di lavoro, l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale non sussiste.
Inoltre, poiché l'obbligo di richiesta del certificato sussiste in tutte le ipotesi in cui è instaurato un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, ossia in tutti i casi nei quali sia erogata la retribuzione o un compenso per l'attività lavorativa svolta da un soggetto (lavoratore/collaboratore) da parte del soggetto che ne utilizza la prestazione (datore di lavoro/committente), sono tenuti alla richiesta anche coloro che impiegano un collaboratore a progetto, un associato in partecipazione o un titolare di partita Iva, incluse le associazioni culturali che organizzano corsi di musica, di gioco-danza, di teatro, canto e così via. Per le agenzie di somministrazione, l'obbligo scatta se dal contratto di fornitura emerge l'impiego del lavoratore in attività che comportano contatti con i minori.
Ne deriva che il certificato deve essere richiesto anche per tutte le professioni o attività (insegnante, operatore scolastico, allenatore, pediatra, educatore, autista di scuolabus, addetto alla mensa scolastica) per le quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori, a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
La richiesta del certificato riguarda anche le attività professionali del campo sanitario (per esempio medico pediatra o medico odontoiatra) per quanto riguarda i dipendenti del professionista o della struttura che eroga le prestazioni.

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