Con una FAQ pubblicata l'11
gennaio, l'Agenzia delle Entrate precisa che le associazioni pro-loco, in maniera analoga alle ASD, non sono tenute a emettere le fatture in formato
elettronico dal 1° gennaio 2019.
In
particolare, il richiamo è al dato normativo contenuto nell’articolo, comma 1,
D.L. n. 119 del 2018: prevede l’esonero per “i
soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo
non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per
un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per
loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
La disposizione si applica anche alle associazioni pro-loco,
in forza dell’articolo 9 bis D.L.
n. 417 del 1991, che prevede che “si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
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