lunedì 14 gennaio 2019

Attività socio-sanitarie non profit, l’Iva non cambia


Applicazione dell’Iva al Terzo settore con effetti diversi a seconda della natura dell’ente. Il Codice del Terzo settore (Cts) interviene sulla disciplina delle esenzioni per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (articolo 10 del Dpr 633/1972), in vista della piena operatività dei nuovi regimi fiscali e del venir meno della disciplina Onlus.
Considerato che le modifiche non sono operative, gli enti dovranno iniziare a verificare l’impatto con la nuova disciplina fiscale del Terzo settore, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione europea e alla messa in funzione del Registro unico nazionale (articolo 104, comma 2 Cts).
Le modifiche in questione riguardano, nel dettaglio, il regime Iva delle prestazioni di servizi di cui ai nn. 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 (ricovero, cura, educative, didattiche, socio-sanitarie, assistenza domiciliare e ambulatoriale): si tratta di attività che sono spesso esercitate da enti non profit e che, nel sistema ante-riforma, sono destinatarie di un particolare regime Iva se svolte dalle Onlus e dalle cooperative sociali. In particolare, le prestazioni svolte dalle Onlus (diverse dalle cooperative sociali) beneficiano dell’esenzione dall’imposta, mentre a quelle svolte dalle cooperative sociali si applica l’aliquota agevolata al 5% (articolo 1 della Tabella A, parte II-bis, Dpr 633/1972).
Questo schema cambierà una volta entrate a regime le disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore: con la piena operatività della riforma, infatti, la normativa Onlus verrà abrogata e il regime contenuto nei numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 riguarderà gli «enti del Terzo settore di natura non commerciale». Per individuare gli enti destinatari delle misure, pertanto, occorrerà fare riferimento all’articolo 79 del Cts, che indica nuovi criteri per stabilire la commercialità/non commercialità degli enti del Terzo settore e delle attività da questi svolte, basati sul puntuale raffronto tra le entrate e i costi dell’ente.
Una volta abrogata la qualifica di Onlus quindi (a seguito dell’autorizzazione europea e dell’istituzione del Registro unico), alcuni degli enti che attualmente svolgono queste prestazioni di utilità sociale potrebbero rimanere esclusi dall’esenzione.
Ad esempio, mentre alle cooperative sociali continuerà ad applicarsi l’aliquota Iva al 5% (in base alla Tabella A, parte II-bis) nessuno specifico regime verrebbe contemplato per le cooperative «non sociali», attualmente dotate della qualifica di Onlus. Queste ultime, per mantenere l’esenzione, dovrebbero entrare nel Terzo settore adottando una forma giuridica diversa da quella societaria. Una situazione simile si verificherebbe per le imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017 che non vengono richiamate espressamente dal decreto Iva ai fini della possibile fruizione del regime agevolato. Si pensi, ad esempio, ad un’associazione o ad una fondazione dotata della qualifica di impresa sociale, che potrebbe svolgere prestazioni nei settori ricompresi tra quelli considerati di interesse generale ai sensi del Dlgs 112/2017, operando con finalità solidaristiche e senza poter distribuire utili.
A prescindere dal carattere socio-sanitario/assistenziale delle prestazioni rese e dall’assenza di scopo di lucro, questi soggetti dovrebbero applicare l’aliquota ordinaria al 22 % (salvo che la concreta fattispecie non integri una diversa ipotesi di esenzione di cui all’articolo 10).
Discorso ancora diverso per l’esenzione Iva relativa alle prestazioni di trasporto di malati e feriti (articolo 10, comma 1, n. 15 del Dpr 633/1972), che è rivolta attualmente alle Onlus (incluse le cooperative sociali, Onlus “di diritto”) e che una volta completata l’attuazione della riforma sarà riferita agli enti del Terzo settore di natura non commerciale. In questo caso, tuttavia, gli enti del Terzo settore di natura commerciale potrebbero eventualmente rientrare nella diversa categoria delle «imprese autorizzate», ricomprese tra i destinatari dell’esenziStudio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

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