Applicazione dell’Iva al Terzo settore con
effetti diversi a seconda della natura dell’ente. Il Codice del Terzo settore
(Cts) interviene sulla disciplina delle esenzioni per le prestazioni
socio-sanitarie, assistenziali ed educative (articolo 10 del Dpr 633/1972), in
vista della piena operatività dei nuovi regimi fiscali e del venir meno della
disciplina Onlus.
Considerato che le modifiche non sono operative, gli enti
dovranno iniziare a verificare l’impatto con la nuova disciplina fiscale del
Terzo settore, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione europea e alla
messa in funzione del Registro unico nazionale (articolo 104, comma 2 Cts).
Le modifiche in questione riguardano, nel dettaglio, il regime
Iva delle prestazioni di servizi di cui ai nn. 19), 20) e 27-ter) dell’articolo
10 del Dpr 633/1972 (ricovero, cura, educative, didattiche, socio-sanitarie,
assistenza domiciliare e ambulatoriale): si tratta di attività che sono spesso
esercitate da enti non profit e che, nel sistema ante-riforma, sono
destinatarie di un particolare regime Iva se svolte dalle Onlus e dalle
cooperative sociali. In particolare, le prestazioni svolte dalle Onlus (diverse
dalle cooperative sociali) beneficiano dell’esenzione dall’imposta, mentre a
quelle svolte dalle cooperative sociali si applica l’aliquota agevolata al 5%
(articolo 1 della Tabella A, parte II-bis, Dpr 633/1972).
Questo schema cambierà una volta entrate a regime le
disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore: con la piena operatività
della riforma, infatti, la normativa Onlus verrà abrogata e il regime contenuto
nei numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 riguarderà gli «enti del Terzo
settore di natura non commerciale». Per individuare gli enti destinatari delle
misure, pertanto, occorrerà fare riferimento all’articolo 79 del Cts, che
indica nuovi criteri per stabilire la commercialità/non commercialità degli
enti del Terzo settore e delle attività da questi svolte, basati sul puntuale
raffronto tra le entrate e i costi dell’ente.
Una volta
abrogata la qualifica di Onlus quindi (a seguito dell’autorizzazione europea e
dell’istituzione del Registro unico), alcuni degli enti che attualmente
svolgono queste prestazioni di utilità sociale potrebbero rimanere esclusi
dall’esenzione.
Ad esempio, mentre alle cooperative sociali continuerà ad
applicarsi l’aliquota Iva al 5% (in base alla Tabella A, parte II-bis) nessuno
specifico regime verrebbe contemplato per le cooperative «non sociali»,
attualmente dotate della qualifica di Onlus. Queste ultime, per mantenere
l’esenzione, dovrebbero entrare nel Terzo settore adottando una forma giuridica
diversa da quella societaria. Una situazione simile si verificherebbe per le
imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017 che non vengono richiamate
espressamente dal decreto Iva ai fini della possibile fruizione del regime
agevolato. Si pensi, ad esempio, ad un’associazione o ad una fondazione dotata
della qualifica di impresa sociale, che potrebbe svolgere prestazioni nei settori
ricompresi tra quelli considerati di interesse generale ai sensi del Dlgs
112/2017, operando con finalità solidaristiche e senza poter distribuire utili.
A prescindere
dal carattere socio-sanitario/assistenziale delle prestazioni rese e
dall’assenza di scopo di lucro, questi soggetti dovrebbero applicare l’aliquota
ordinaria al 22 % (salvo che la concreta fattispecie non integri una diversa
ipotesi di esenzione di cui all’articolo 10).
Discorso ancora diverso per l’esenzione Iva relativa alle
prestazioni di trasporto di malati e feriti (articolo 10, comma 1, n. 15 del
Dpr 633/1972), che è rivolta attualmente alle Onlus (incluse le cooperative
sociali, Onlus “di diritto”) e che una volta completata l’attuazione della
riforma sarà riferita agli enti del Terzo settore di natura non commerciale. In
questo caso, tuttavia, gli enti del Terzo settore di natura commerciale
potrebbero eventualmente rientrare nella diversa categoria delle «imprese
autorizzate», ricomprese tra i destinatari dell’esenziStudio di Consulenza Aziendale di Fausto
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