giovedì 28 aprile 2011

Spettacolo: indennità ordinaria di dissocupazione

Rientrano fra i soggetti aventi diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti normali e ridotti, tutti i lavoratori che, pur lavorando in attività di spettacolo, non sono artisti.
Secondo un recente chiarimento dell’Inps - Messaggio Inps n. 33014 del 31 dicembre 2010 - l’indennità di disoccupazione può essere concessa solo ai lavoratori dello spettacolo per i quali sussista un effettivo rapporto di lavoro subordinato (es. artisti dipendenti da Aziende alberghiere o similari, personale adibito a mansioni tecniche quali operatori cine TV, parrucchieri, truccatori, macchinisti di scena ecc.) e non qualora svolgano attività lavorativa autonoma.
Sono esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione anche i dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica, in quanto operanti nella più ampia autonomia dei compiti assunti che costituiscono espressione talmente personalistica del soggetto che, in essa, non concorre l’apporto e l’opera dell’imprenditore.

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