venerdì 15 aprile 2011

Spesometro: proroga al 1° luglio

Slitta di due mesi l’avvio della rilevazione dei dati delle operazioni che riguardano i consumatori finali.
Con il Provvedimento n. 2011/59327 del 14/04/2011Slitta al primo luglio 2011 l’obbligo di annotare, per la successiva comunicazione al Fisco, gli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l’emissione di fattura. Saranno pertanto esonerate dall’adempimento sino al 30 giugno tutte le operazioni effettuate verso privati e certificate da scontrino o ricevute fiscali.
Si ricorda che l’esonero era inizialmente previsto per le spese effettuate fino al 30aprile.
Normativa spesometro:
Con il provvedimento del 22 dicembre 2010 è stata data attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila, introdotto dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, l’oggetto della comunicazione, i relativi elementi ed i termini di trasmissione, oltre che le relative modalità.
Nel provvedimento è previsto che l’obbligo si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, superano la soglia dei 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata e, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, la soglia di 3.600 euro, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto.
Al fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico,connessi all’adempimento del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, con provvedimento n. 2011/59327 del 14 aprile viene prorogato al 1° luglio l’obbligo di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura.

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