giovedì 28 aprile 2011

Sistri: il Testo Unico

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011.
Tale decreto istituisce e regola il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con odificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102. Il Decreto Ministeriale, riunifica in un solo testo tutti e cinque i decreti che finora sono stati emanati sul SISTRI e che cesseranno l’effetto dal prossimo 11 maggio, data di entrata in vigore del decreto. La pubblicazione in Gazzetta del Decreto, arriva a pochi giorni della scadenza per il contributo del versamento annuale, previsto per il 30 aprile 2011, mentre l’operatività del sistema partirà il 1° giugno prossimo.
Quanto pubblicato, in pratica, raccoglie in un unico testo normativo tutti i cinque
decreti che finora sono stati emanati e regolamentano il sistema di tracciabilità
dei rifiuti.
La data di avvio del sistema non viene modificata e pertanto il Sistri partirà il 1° giugno 2011.
È importante ricordare che il decreto pubblicato in Gazzetta, contiene la proroga
dei termini di pagamento del contributo annuale dal 31 gennaio al 30 aprile 2011. Dunque le imprese italiane interessate al pagamento del contributo, hanno solo altri due giorni per effettuare il versamento.
La proroga al 30 aprile per il versamento del contributo annuale, non deve considerasi provvisoria in quanto tale data rappresenterà il nuovo termine per i versamenti in futuro.
Quest’anno comunque si registrerà un disallineamento temporale tra il pagamento del contributo annuale e l’entrata in vigore del sistema, e comunque le sanzioni decorreranno dal 1Ricordiamo che sono tenuti ad aderire al SISTRI:
Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi
quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c),d) e g) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci
dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui
all’articolo 184, comma 3, lettera g) , del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche
come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti; giugno 2011.
i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo
professionale, nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore
che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla
legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI
dall’armatore o noleggiatore medesimo;
nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista
concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata
legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o
allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli
uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merce;

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