sabato 16 aprile 2011

SFALCI E POTATURE:
NOTA DEL MINISTERO
FATTA CHIAREZZA SUGLI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

In riferimento all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dal recente D.Lgs. 205/10), che prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti “sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”, sussistevano dubbi se in tale definizione rientrassero anche gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (nella precedente versione del D.Lgs. 152/06 erano specificati chiaramente).

Con la Nota prot. 11338 del 1° marzo 2011 il Ministero dell’ambiente ha fatto chiarezza in proposito.
Nella nota è specificato che la definizione fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo di cui sopra.

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni dell’art. 185, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Di seguito nota del Ministero dell'Ambiente del 1° Marzo 2011, N. 11338 recante chiarimenti in merito agli sfalci e le potature del verde pubblico e privato.

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
n— 8890/Tri/Di
Provincia di Mantova
Settore ambiente
Servizio rifiuti e inquinamento
Via don Maraglio, 4
46100 Mantova

Con la richiesta di parere in oggetto, codesta Amministrazione chiede delucidazioni in merito all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto stesso di sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In proposito, si fa presente che tale articolo fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso.

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del Dlgs 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto

Per iscrizioni all'albo regionale gestori ambientali contattare il 3293222740 email:centroserviziaziendali@gmail.com

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