La Direzione Generale
Ammortizzatori Sociali e I.O del Ministero del Lavoro risponde negativamente in
merito alla possibilità di riconoscere l’indennità NASpI a seguito di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per le aziende con meno di 15
dipendenti, al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Come noto, il D.Lgs n.
22/2015 riconosce l’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente determinati requisiti assicurativi/contributivi.
L’art. 3, comma 2 del
suddetto decreto stabilisce che l’indennità NASpI è riconosciuta anche ai
lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della
procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, come modificato
dall’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92/2012.
A seguito dell’entrata
in vigore della Riforma Fornero, il datore di lavoro,
• avente i requisiti dimensionali
di cui all’articolo 18 della Legge n. 300/1970 (almeno 15 dipendenti),
• qualora debba procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è tenuto a comunicare preventivamente la propria intenzione di licenziare alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la propria attività, trasmettendo la stessa comunicazione per conoscenza anche al lavoratore licenziando (procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione).
• qualora debba procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è tenuto a comunicare preventivamente la propria intenzione di licenziare alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la propria attività, trasmettendo la stessa comunicazione per conoscenza anche al lavoratore licenziando (procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione).
Ricevuta la
comunicazione, la DTL, nel termine perentorio di sette giorni, convoca il
datore di lavoro ed il lavoratore per tentare di raggiungere un accordo. Se la
conciliazione viene raggiunta (risoluzione consensuale) si applicano le
disposizioni in tema di NASpI, pertanto al lavoratore spetta l’indennità di
disoccupazione, in presenza dei requisiti di legge.
Al riguardo la
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O., acquisito il parere
dell'Ufficio Legislativo, ha chiarito che l’indennità NASpI non spetta al
soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro con datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti intervenuta
nell'ambito del tentativo di conciliazione.
Il Ministero ribadisce che,
oltre ai casi di licenziamento e di dimissioni per giusta causa, l’indennità
NASpI è riconosciuta esclusivamente nei casi di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della Legge n. 604/1966. Tale procedura è inibita alle aziende con meno di 15
dipendenti che non possono svolgerla nemmeno su base volontaria in quanto manca
il requisito dimensionale. Pertanto i dipendenti delle aziende dimensionate al
di sotto dei 15 dipendenti non possono accedere alla NASpI a seguito di una
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Si riceve per appuntamento il lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 19,00
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