martedì 22 marzo 2016

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non consente la maturazione del diritto alla NaSpI

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O del Ministero del Lavoro risponde negativamente in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità NASpI a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per le aziende con meno di 15 dipendenti, al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Come noto, il D.Lgs n. 22/2015 riconosce l’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente determinati requisiti assicurativi/contributivi.
L’art. 3, comma 2 del suddetto decreto stabilisce che l’indennità NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92/2012.
A seguito dell’entrata in vigore della Riforma Fornero, il datore di lavoro,
• avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 della Legge n. 300/1970 (almeno 15 dipendenti),
• qualora debba procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è tenuto a comunicare preventivamente la propria intenzione di licenziare alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la propria attività, trasmettendo la stessa comunicazione per conoscenza anche al lavoratore licenziando (procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione).
Ricevuta la comunicazione, la DTL, nel termine perentorio di sette giorni, convoca il datore di lavoro ed il lavoratore per tentare di raggiungere un accordo. Se la conciliazione viene raggiunta (risoluzione consensuale) si applicano le disposizioni in tema di NASpI, pertanto al lavoratore spetta l’indennità di disoccupazione, in presenza dei requisiti di legge.
Al riguardo la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O., acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, ha chiarito che l’indennità NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione.
Il Ministero ribadisce che, oltre ai casi di licenziamento e di dimissioni per giusta causa, l’indennità NASpI è riconosciuta esclusivamente nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966. Tale procedura è inibita alle aziende con meno di 15 dipendenti che non possono svolgerla nemmeno su base volontaria in quanto manca il requisito dimensionale. Pertanto i dipendenti delle aziende dimensionate al di sotto dei 15 dipendenti non possono accedere alla NASpI a seguito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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