Alla luce di quanto sopra, con il Decreto Direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015, recentemente pubblicato dal Ministero del Lavoro, sono state fornite le condizioni per fruire del suddetto beneficio anche oltre il predetto regime “de minimis”.
In ogni caso, la fruizione del bonus è condizionata dal limite dei fondi stanziati per le singole Regioni così come riportato nell’allegato 1 del Decreto in esame.
REGIME DI
ESENZIONE
L’utilizzo
del bonus “Programma Garanzia Giovani” può essere operato anche oltre il regime
“de minimis”, a seconda che il giovane interessato dall’assunzione appartenga
alla fascia di età compresa
• tra 16 e
24 anni, ovvero
• tra 25 e 29 anni.
• tra 25 e 29 anni.
Giovani di età
compresa tra i 16 ed i 24 anni
Per le
assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, il beneficio spetta,
anche superato il limite imposto dal “de minimis”, a condizione che
l’assunzione stessa comporti un incremento occupazionale netto.
Giovani di
età compresa tra i 25 ed i 29 anni
In
riferimento a tale fascia di età, il Ministero precisa che, oltre al
configurarsi del suddetto incremento occupazionale, il giovane deve soddisfare
uno dei seguenti requisiti:
- non avere un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto 20 marzo
2013 che definisce lo status di disoccupato di lungo periodo. Più
precisamente si fa riferimento ai giovani che negli ultimi 6 mesi: non
hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi
6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale
minimo personale escluso da imposizione;
- non possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o una qualifica o diploma di
istruzione e formazione professionale o, in alternativa, aver completato
la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora
ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere occupato in professioni
o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- essere occupato in settori
economici in cui sia riscontrato il citato differenziale pari ad almeno il
25%, e comunque sia riconducibile allo status di disoccupato di lungo
periodo.
DEROGA
ALL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Il Decreto
Direttoriale, in relazione al calcolo dell’incremento occupazionale netto,
precisa le casistiche che non vanno ad influenzare, in diminuzione, la forza
aziendale.
In
particolare vanno considerate neutrali nella composizione dell’organico dei
dipendenti le seguenti situazioni:
• dimissioni
volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d'età;
• riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d'età;
• riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Di
conseguenza, qualora si sia verificato uno degli eventi sopra citati, l’assenza
di tale lavoratore non comporterà una diminuzione della forza aziendale,
facendo sì che una nuova assunzione rappresenti comunque un incremento
occupazionale.
La Circolare
Inps n. 32 del 16/02/2016, fornisce ulteriori indicazioni operative in
relazione ai alle novità introdotte dal Decreto Direttoriale, relativamente ai
seguenti aspetti:
• incremento
occupazionale netto;
• modelli telematici “GAGI”;
• modelli telematici “GAGI”;
Incremento
Occupazionale netto
Ai fini
della fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al regime “de minimis”
l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, inteso come
aumento del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei
dodici mesi precedenti. Tale incremento è intendersi come: “(..) l’aumento
netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa
ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo
devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo
parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di
lavoro-anno.”
L’INPS
precisa che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del D. Lgs n.
150/2015, il calcolo della forza mediamente occupata andrà effettuato
mensilmente confrontando il numero di dipendenti (espresso in ULA) del mese di
riferimento, con la media dei 12 mesi precedenti a tale mese. L’incentivo
è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario venga
mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato. Infatti
l’incremento si considera mantenuto qualora, tra il giorno successivo
all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese, non si siano verificate
cessazioni dei rapporti di lavoro in essere alla data di assunzione, ovvero
siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili agli eventi citati in
precedenza.
Modello
telematico “GAGI”
In relazione
alla modulistica “GAGI”, l’INPS comunica che le procedure per le domande
on-line sono state aggiornate alle suddette novità.
Di
conseguenza “(..) nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale
oltre le soglie previste dal regime “de minimis”, per il lavoratore assunto
dovranno essere rispettate, nonché indicate nel modulo di richiesta
dell’incentivo, le ulteriori condizioni sopra illustrate.”
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1 - 98061 Brolo (Me)
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