mercoledì 23 marzo 2016

Garanzia Giovani : Come fruirne oltre il “de minimis “

La Commissione Europea ha ritenuto che la fruizione del beneficio “Programma Garanzia Giovani” possa avvenire anche oltre i limiti previsti dal regime “de minimis”.
Alla luce di quanto sopra, con il Decreto Direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015, recentemente pubblicato dal Ministero del Lavoro, sono state fornite le condizioni per fruire del suddetto beneficio anche oltre il predetto regime “de minimis”.
In ogni caso, la fruizione del bonus è condizionata dal limite dei fondi stanziati per le singole Regioni così come riportato nell’allegato 1 del Decreto in esame.

REGIME DI ESENZIONE
L’utilizzo del bonus “Programma Garanzia Giovani” può essere operato anche oltre il regime “de minimis”, a seconda che il giovane interessato dall’assunzione appartenga alla fascia di età compresa

• tra 16 e 24 anni, ovvero
• tra 25 e 29 anni.

Giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni

Per le assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, il beneficio spetta, anche superato il limite imposto dal “de minimis”, a condizione che l’assunzione stessa comporti un incremento occupazionale netto.

Giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni

In riferimento a tale fascia di età, il Ministero precisa che, oltre al configurarsi del suddetto incremento occupazionale, il giovane deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto 20 marzo 2013 che definisce lo status di disoccupato di lungo periodo. Più precisamente si fa riferimento ai giovani che negli ultimi 6 mesi: non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
  • non possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
  • essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il citato differenziale pari ad almeno il 25%, e comunque sia riconducibile allo status di disoccupato di lungo periodo.

DEROGA ALL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Il Decreto Direttoriale, in relazione al calcolo dell’incremento occupazionale netto, precisa le casistiche che non vanno ad influenzare, in diminuzione, la forza aziendale.

In particolare vanno considerate neutrali nella composizione dell’organico dei dipendenti le seguenti situazioni:

• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d'età;
• riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Di conseguenza, qualora si sia verificato uno degli eventi sopra citati, l’assenza di tale lavoratore non comporterà una diminuzione della forza aziendale, facendo sì che una nuova assunzione rappresenti comunque un incremento occupazionale.

La Circolare Inps n. 32 del 16/02/2016, fornisce ulteriori indicazioni operative in relazione ai alle novità introdotte dal Decreto Direttoriale, relativamente ai seguenti aspetti:

• incremento occupazionale netto;
• modelli telematici “GAGI”;

Incremento Occupazionale netto

Ai fini della fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al regime “de minimis” l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, inteso come aumento del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Tale incremento è intendersi come: “(..) l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.”

L’INPS precisa che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del D. Lgs n. 150/2015, il calcolo della forza mediamente occupata andrà effettuato mensilmente confrontando il numero di dipendenti (espresso in ULA) del mese di riferimento, con la media dei 12 mesi precedenti a tale mese. L’incentivo è  riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato. Infatti l’incremento si considera mantenuto qualora, tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese, non si siano verificate cessazioni dei rapporti di lavoro in essere alla data di assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili agli eventi citati in precedenza.

Modello telematico “GAGI”

In relazione alla modulistica “GAGI”, l’INPS comunica che le procedure per le domande on-line sono state aggiornate alle suddette novità.

Di conseguenza “(..) nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le soglie previste dal regime “de minimis”, per il lavoratore assunto dovranno essere rispettate, nonché indicate nel modulo di richiesta dell’incentivo, le ulteriori condizioni sopra illustrate.”
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1 - 98061 Brolo (Me)
 
 
 

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