Numero minimo dei soci Tre. Nessun socio
può avere una quota superiore a 52.000,10 euro, né tante azioni il cui valore
nominale superi detta somma: escluse tali limitazioni per le persone
giuridiche socie. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere
inferiore a € 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere
superiore a € 500,00.
Per
la pesca marittima si debbono osservare particolari norme, compresa
l'immatricolazione della gente di mare. Particolari requisiti sono richiesti
per la specializzazione (servizi di coperta e di macchina, titoli di
abilitazione).
Ai fini delle agevolazioni tributarie, i
redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale
sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che
esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impegno esclusivo di navi
assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.
1639, o la pesca in acque interne.
Si considera piccola pesca la pesca
ravvicinata, con navi di proprietà della cooperativa e vendita collettiva del
pesce.
Per informazioni ed adesioni:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 -fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
Si riceve per appuntamento il lunedì - mercoledì - venerdì
Nessun commento:
Posta un commento