mercoledì 17 settembre 2014

SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI - Un decreto interministeriale sancisce l’applicabilità delle norme dettate dal Testo Unico sulla sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2014, è un apposito decreto interministeriale del 22 luglio 2014, nel quale sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.

Con questo decreto (c.d. “Decreto Palchi”) è stata estesa anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle fiere, l’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico Sicurezza (artt. 88 – 160) e sono state fornite indicazioni specifiche per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle manifestazioni fieristiche, “tenendo conto delle particola ri esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”. 
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