In tema di
agevolazioni per le cooperative, le somme destinate a riserve indivisibili sono
escluse dal reddito imponibile solo se il divieto di distribuirle ai soci sia
evidente e certo.
Non basta, quindi, che lo statuto riporti la “mera possibilità” di erogazione
degli utili a fini di beneficienza (Cassazione 18735/2014).
L’Agenzia
delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione
tributaria centrale che, in riforma di una pronuncia della Ctr Abruzzo, aveva
riconosciuto il diritto di una banca di credito cooperativo a godere delle agevolazioni
fiscali previste per le società cooperative, annullando di conseguenza l’avviso
di accertamento.
L’ufficio
aveva ritenuto insussistenti i presupposti delle agevolazioni in quanto, sulla base
delle clausole statutarie, non era certa e integrale l’indivisibilità delle
riserve cui era destinato l’utile prodotto.
Secondo
i giudici della Ctc, l’articolo 37 dello Statuto prevedeva espressamente che la
somma disponibile (dopo la distribuzione degli utili ai soci) venisse devoluta
a scopi di pubblica utilità. Tanto
bastava per garantire la conformità dello Statuto alle prescrizioni
dell'articolo 26 del D.Lgs. 1577/1947, secondo cui “Agli effetti tributari si presume
la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle
cooperative siano contenute le seguenti clausole…c) devoluzione, in caso di
scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il
capitale versato e i dividendi eventualmente maturati a scopi di pubblica
utilità conformi allo spirito mutualistico”.
Con
il proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciava, ai sensi dell’articolo
360, n. 3), cpc, la violazione dell'articolo 12 della Legge 904/1977.
La
Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ricorda un chiaro orientamento della
giurisprudenza
di legittimità (cfr sentenze 8140/2011, 17110/2007 e 12319/2006), secondo cui “non è sufficiente che la cooperativa
possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo” (come
il formale inserimento nello Statuto della clausole previste dal predetto
articolo 26), “ma per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio
(di cui al predetto articolo 14) occorre appurare se, indipendentemente
dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto
della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile
la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del
suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda
necessaria una modifica dello statuto (con deliberazione di assemblea
straordinaria e secondo le procedure
previste per le modifiche statutarie)”.
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