lunedì 22 settembre 2014

Cassazione. Agevolazioni fiscali per le cooperative: riserve indivisibili

In tema di agevolazioni per le cooperative, le somme destinate a riserve indivisibili sono escluse dal reddito imponibile solo se il divieto di distribuirle ai soci sia evidente e certo. Non basta, quindi, che lo statuto riporti la “mera possibilità” di erogazione degli utili a fini di beneficienza (Cassazione 18735/2014).
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria centrale che, in riforma di una pronuncia della Ctr Abruzzo, aveva riconosciuto il diritto di una banca di credito cooperativo a godere delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, annullando di conseguenza l’avviso di accertamento.
L’ufficio aveva ritenuto insussistenti i presupposti delle agevolazioni in quanto, sulla base delle clausole statutarie, non era certa e integrale l’indivisibilità delle riserve cui era destinato l’utile prodotto.
Secondo i giudici della Ctc, l’articolo 37 dello Statuto prevedeva espressamente che la somma disponibile (dopo la distribuzione degli utili ai soci) venisse devoluta a scopi di  pubblica utilità. Tanto bastava per garantire la conformità dello Statuto alle prescrizioni dell'articolo 26 del D.Lgs. 1577/1947, secondo cui “Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole…c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico”.
Con il proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciava, ai sensi dell’articolo 360, n. 3), cpc, la violazione dell'articolo 12 della Legge 904/1977.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ricorda un chiaro orientamento della


giurisprudenza di legittimità (cfr sentenze 8140/2011, 17110/2007 e 12319/2006),  secondo cui “non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo” (come il formale inserimento nello Statuto della clausole previste dal predetto articolo 26), “ma per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio (di cui al predetto articolo 14) occorre appurare se, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda necessaria una modifica dello statuto (con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le  procedure previste per le modifiche statutarie)”.
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