lunedì 15 settembre 2014

Dichiarazione Iva: esonerate le Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato
previsto dalla Legge n. 398 del 1991 determinano l’imposta sul valore aggiunto in
modo forfetario, cioè applicando delle percentuali sui proventi conseguiti, per questo
non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.
La Legge 16.12.1991, n. 398, ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche un
regime forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini Iva che agli effetti Ires,
oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità. Tale legge è stata
successivamente estesa ad altri enti sostanzialmente assimilabili quali le pro-loco, le
altre associazioni senza fini di lucro e le associazioni bandistiche, cori amatoriali e
filodrammatiche.
Le agevolazioni previste dalla L. 398/1991 interessano: la definizione di un limite annuo
di proventi commerciali, al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni; la
determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito
imponibile; le modalità di determinazione dell'Iva dovuta; le semplificazioni in materia
di adempimenti contabili e dichiarativi.
Per quanto riguarda l’Iva, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il
regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario,
cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti: 50 per cento dell’Iva a
debito sui proventi conseguiti nell’ esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi
istituzionali; 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o
trasmissione radiofonica. 
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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