Le
associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale
agevolato
previsto
dalla Legge n. 398 del 1991 determinano l’imposta sul valore aggiunto in
modo
forfetario, cioè applicando delle percentuali sui proventi conseguiti, per
questo
non
c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.
La
Legge 16.12.1991, n. 398, ha disposto per le associazioni sportive
dilettantistiche un
regime
forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini Iva che agli effetti
Ires,
oltre
a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità. Tale legge
è stata
successivamente
estesa ad altri enti sostanzialmente assimilabili quali le pro-loco, le
altre
associazioni senza fini di lucro e le associazioni bandistiche, cori amatoriali
e
filodrammatiche.
Le
agevolazioni previste dalla L. 398/1991 interessano: la definizione di un
limite annuo
di
proventi commerciali, al di sotto del quale è possibile usufruire delle
agevolazioni; la
determinazione
di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito
imponibile;
le modalità di determinazione dell'Iva dovuta; le semplificazioni in materia
di
adempimenti contabili e dichiarativi.
Per
quanto riguarda l’Iva, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno
scelto il
regime
fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario,
cioè
applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti: 50 per cento
dell’Iva a
debito
sui proventi conseguiti nell’ esercizio di attività commerciali, connesse agli
scopi
istituzionali;
90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
2/3
dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa
televisiva o
trasmissione
radiofonica. Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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