Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 settembre 2014 ha
pubblicato
la Circolare n.19 al fine di fornire chiarimenti in merito ai criteri di
concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga. L'art.2, co. 64, 65, 66 e 67 della
Legge
28 giugno 2012, n.92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016 la possibilità di
disporre
la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilità
in deroga alla normativa vigente. In data 1 agosto 2014 è stato poi emanato il
Decreto
Interministeriale n.83473 e le disposizioni si applicano agli accordi stipulati
dal
4 agosto 2014.
Per
quanto riguarda la CIG in deroga, tale trattamento può essere concesso o
prorogato
ai lavoratori somministrati subordinatamente al conseguimento di
un'anzianità
lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi dalla data d'inizio del
periodo
di intervento. Per le prestazioni in deroga relative al 2014 le prestazioni
possono
essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità
lavorativa
presso l'impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di
intervento
di CIG in deroga.
La
domanda corredata dall'accordo deve essere presentata dall'azienda in via
telematica
all'INPS e alla Regione entro il termine di venti giorni dalla data in cui ha
avuto inizio la
sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 16,30 alle 19,00
Nessun commento:
Posta un commento