martedì 30 luglio 2013

Contratti di locazione: Registrazione e Versamento


SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".

Scade il termie per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2013.



ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2013.
COME SI VERSA L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

CODICI TRIBUTO

- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
- 114T - Imposta di registro – proroga contratti di locazione;
- 110T - Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto;
- 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto;
- 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici.

SANZIONI
Sanzioni  amministrative

Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
 
Per informazioni ed assistenza:
Confedilizia - Delegazione territoriale di Brolo
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Canone Rai: 31 luglio scadenza dichiarazione sostitutiva


Entro domani la richiesta
Esenzione canone Rai - Chi ha compiuto 75 anni, prima della scadenza della seconda rata dovuta per l’abbonamento Rai, ed è in possesso dei requisiti per godere dell'esonero dal pagamento del canone (articolo 1, comma 132, Legge n. 244/2007), deve presentare entro domani 31 luglio apposita dichiarazione sostitutiva, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d'identità.

I requisiti per l’esenzione - Dal 2008 chi compie 75 anni prima della scadenza del pagamento della rata del canone Rai (annuale o semestrale), può chiederne l’esenzione del pagamento. Nell’articolo 1, comma 132, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha introdotto l’agevolazione, sono specificati i requisiti, ulteriori a quello anagrafico, per accedere all’esonero, in particolare non si deve convivere con altre persone, oltre all’eventuale coniuge, bisogna essere titolari di reddito proprio e possedere un reddito che, sommato a quello del coniuge, non abbia superato, nel corso dell’anno precedente a quello per cui si chiede l’esenzione, la soglia dei 6.714 euro (516,46 euro, ossia il vecchio milione di lire, per 13 mensilità).

Il calcolo del reddito - Per calcolare il reddito, vanno conteggiati, oltre a quello dichiarato con il modello Unico (ovvero con il 730) o indicato nel Cud, anche:
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta, come gli interessi sui depositi bancari e sui titoli di Stato;
- le retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e dalla Santa sede o altri enti della Chiesa cattolica;
- i redditi esteri non tassati in Italia.

Non si deve invece tenere conto di:
- redditi esenti, come le pensioni di guerra o di invalidità o le rendite Inail;
- i trattamenti di fine rapporto di lavoro e le relative anticipazioni;
- il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze;
- i redditi soggetti a tassazione separata.

La comunicazione – Per accedere all’agevolazione, se si è in possesso dei requisiti previsti, si deve compilare una dichiarazione sostitutiva utilizzando l’apposito modello e inviarla tramite raccomandata, a: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti Tv, Casella postale 22, 10121 – Torino. Alternativamente si può consegnare il documento a uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

La scadenza della presentazione - Generalmente la presentazione della dichiarazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento per fruire la prima volta dell’agevolazione, ma chi matura l’età richiesta prima del 31 luglio, può inoltrare la domanda entro questa stessa data e cominciare a fruire del beneficio a partire dalla rata relativa al secondo semestre dell’anno. Per gli anni successivi, si potrà continuare a beneficiare dell’esonero senza ripresentare il modello. Qualora però negli anni seguenti alla presentazione della dichiarazione il contribuente dovesse perdere i requisiti, sarà tenuto al versamento del canone.

Scadenza della rata del canone – Sempre entro domani 31 luglio, coloro che invece sono tenuti a versare il canone, e hanno scelto di pagarlo in maniera frazionata, devono provvedere alla terza rata trimestrale (30,16 euro) ovvero alla seconda semestrale (57,92 euro). Il versamento può essere effettuato tramite il bollettino di c/c postale 3103 o con modalità alternative quali tabaccherie, via internet o telefonicamente con carta di credito, via internet con addebito bancario, smartphone o tablet.
Per informazioni ed assistenza:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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venerdì 26 luglio 2013

Artigiani. Implementato il cassetto previdenziale

Premessa – Importanti novità per gli artigiani e commercianti. Infatti, è stato implementato con un nuovo servizio il cassetto previdenziale di tali soggetti, i quali potranno ora consultare gli avvisi bonari e le lettere di comunicazione dei codici e degli importi necessari al versamento dei contributi per l'anno 2013 tramite F24. La novità si pone nell’ambito del processo di dematerializzazione e di ampliamento dell'offerta dei servizi INPS, che hanno l’obiettivo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione amministrativa. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 11762/2013 specificando che, per ora, il nuovo servizio ha interessato esclusivamente i casi di comunicazioni agli assicurati non soggette a obbligo di notifica, né pregiudizievoli ai fini degli obblighi di legge in merito all'imposizione contributiva ealle modalità di calcolo della contribuzione dovuta alle scadenze di legge, i cui dati sonoaccessibili dal cassetto in tempo reale.

Nuovi servizi 
– I nuovi servizi di consultazione che possono trovarsi nel cassetto previdenziale sono:
- le lettere di comunicazione dei codici Inps e degli importi per i versamenti inerenti l'imposizione contributiva 2013, i cui modelli F24 sono in ogni caso disponibili, anche in forma precompilata e direttamente stampabile, con la relativa funzione "Dati del modello F24" presente nello stesso cassetto previdenziale per artigiani e commercianti;
- avvisi bonari.

In particolare, la nuova funzione si trova nell’opzione di menu “comunicazione bidirezionale” mediante la quale è possibile accedere alla lista delle comunicazioni avviate all’utente.

La consultazione -
 Per agevolare la consultazione delle comunicazioni collocate all'interno del cassetto, l'INPS spiega che è stato previsto un servizio di “alert” via email a beneficio sia degli assicurati artigiani e commercianti che dei loro intermediari muniti di delega attiva, dei quali l'INPS sia in possesso del relativo indirizzo di posta elettronica. Inoltre, a beneficio sia delle associazioni di categoria che degli altri intermediari, è in programma la predisposizione all'interno rispettivamente del "Portale delle Associazioni" e dell'applicativo "Deleghe per l'accesso ai servizi web di artigiani e commercianti", di liste dedicate per tutte le comunicazioni che vengono collocate nel cassetto in sostituzione dell'invio cartaceo.

 Per assistenza Sindacale e Previdenziale:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo - Casartigiani dei Nebrodi
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Assunzioni agevolate. Arrivano le istruzioni INPS

Fornite le istruzioni operative per fruire della riduzione contributiva concessa dalla Riforma Fornero per l’assunzione di over 50 e donne di qualsiasi età
Premessa – Tutto pronto per gli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori over50 e donne di qualsiasi età. Infatti, a breve verrà rilasciato sul sito dell’INPS (www.inps.it), all’interno del cassetto previdenziale “Aziende”, il modulo di istanza on-line “92-2012". In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012) che concede uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 111 di ieri, fornendo importanti indicazioni operative per il godimento dell’incentivo in questione.

Soggetti interessati – L’incentivo riguarda: uomini o donne over 50 e “disoccupati da oltre dodici mesi”; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Quando spetta? – L’incentivo spetta in caso di: assunzioni a tempo indeterminato; assunzioni a tempo determinato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Inoltre, l’agevolazione spetta per assunzioni a tempo parziale e per scopo di somministrazione. Ad essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. Restano esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

La durata – Quanto alla durata, esso vale per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, che sale a 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Le condizioni – Affinché il datore di lavoro possa godere dell’incentivo in questione è necessario:
- essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;
- osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicare i principi stabiliti dall’art. 4, c. 12, 13 e 15, della L. n. 92/2012;
- rispettare lea condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli art. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Istruzioni operative – Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare all’INPS il modulo di istanza on-line “92-2012", che verrà messo a breve a disposizione sul sito dell’INPS (www.inps.it) all’interno del cassetto previdenziale “Aziende”. Da notare che la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. Successivamente l’INPS effettuerà, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. Ai fini Uniemens, i datori di lavoro dovranno denunciare il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “TipoContribuzione” il codice “55” che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”. In particolare, per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all’interno dell’elemento “Denuncia individuale”, “Dati retributivi”, “AltreACredito”, “CausaleACredito” il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec. Contr.art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo. Tale recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.
Per assistenza fiscale:
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Pensionati: le agevolazioni del Fisco

Agevolazioni previste per gli “over” 65, ma solo se si è in possesso di un reddito basso.
Familiari a carico per i pensionati - Per i contribuenti pensionati, è prevista una detrazione per familiari a carico che può arrivare al massimo fino a 1.840 euro. Ogni anno va presentata la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta agli enti previdenziali (relativamente alle pensioni, o per le prestazioni a sostegno del reddito) o alle aziende (per i redditi dal lavoro o reddito assimilato a lavoro dipendente). Per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia il reddito complessivo annuo del familiare a carico non deve superare 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Il reddito può comprendere retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, o consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Fanno parte del reddito anche quello da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa.

Esenzione del bollo sui conti correnti – I pensionati hanno l’esenzione dell’imposta di bollo sui conti correnti. Essi hanno diritto ad aprire un conto base in banca o alle poste, a canone contenuto senza l’aggravio di balzelli fiscali. Tuttavia entro il 1° marzo di ogni anno deve essere presentata la dichiarazione Isee dalla quale devono emergere entrate annue inferiori a 7.500 euro.

Le problematiche dell’IMU - Quest’anno a giugno l’Imu sulla prima casa non è stata pagata, ma se tale imposta non verrà tolta, tornerà colpire i contribuenti a settembre, una eventualità per ora tutt’altro che remota. Gli stessi anziani saranno penalizzati e anche gli stessi disabili lungodegenti. Infatti i Comuni equiparano gli immobili di anziani o disabili lungodegenti alle abitazioni principali per cui questi soggetti nel 2012 hanno pagato integralmente al Comune l’imposta prodotta da aliquota agevolata e detrazione di 200 euro, situazione questa che si è verificata in quasi tutte le città.

Canone Rai per gli “over” 75 – Per gli abbonanti Rai di “lungo corso” ovvero gli ultra 75enni, gli stessi non dovranno versare più il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto, a partire dal 2008. Il beneficio è riservato ai contribuenti con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6.713,98, e che non convivano con altri soggetti diversi dal coniuge stesso. Il risparmio annuo è di 113,50 euro, ma è garantito solo ha chi ha appunto un reddito particolarmente basso. In ogni caso gli interessati che pur avendo i requisiti hanno effettuato il pagamento, possono chiedere il rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 46/E del 2013 ha reso noto come fare per ottenere l’agevolazione e ha ricordato che ogni abuso verrà punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità evasa oltre al pagamento del canone non versato.
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mercoledì 17 luglio 2013

Durc le novità

Sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Con la pubblicazione del decreto in argomento viene resa possibile la compensazione dei debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nel settore degli appalti e viene risolto il problema normativo che limitava la possibilità di compensazione dei crediti ai certificati di regolarità contributiva rilasciati per la richiesta di accesso a incentivi e agevolazioni.
Il decreto era atteso dalle imprese ed era l’unica soluzione idonea a risolvere la questione ed ora diventa possibile il rilascio di un Durc regolare in presenza di una certificazione del credito che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Una possibilità che ora vale per il Durc rilasciato a tutti i fini previsti dalla legge, dunque anche per la partecipazione agli appalti pubblici.

Viene data, ora, piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012 e vengono disciplinate le modalità di rilascio e di utilizzazione del DURC in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Con il “c.d. Decreto del fare”  (pubblicato con Decreto Legge il 21 giugno 2013 n. 69) la tanto attesa semplificazione in relazione all'obbligo di presentazione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
Il DURC dovrà essere acquisito d’ufficio dall’amministrazione pubblica appaltante (in precedenza il Durc faceva parte della documentazione obbligatoria per partecipare alla gara d’appalto pubblico).
Inoltre, se prima la regolarità del Durc era il passaggio obbligato per avere il pagamento della prestazione fornita, ora l’amministrazione, in presenza di un Durc che evidenzi una posizione irregolare, la stazione appaltante procederà ugualmente al pagamento della prestazione, ma trattenendo da detto corrispettivo una quota pari all’inadempienza risultante dal Durc. Quanto trattenuto dovrà essere versato a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile, per l’esecuzione dei lavori nei settori dell’edilizia.
L’acquisizione d’ufficio del Durc da parte dell’amministrazione appaltante è funzionale alla verifica della regolarità ai fini della partecipazione alla gara e poi dell’aggiudicazione dell’appalto. Naturalmente, acquisito un Durc che attesti una posizione di regolarità contributiva, questa varrà per tutte le fasi del procedimento in cui è richiesto il soddisfacimento di tale requisito. Nello specifico, ogni Durc avrà validità pari a 180 giorni (finora erano 90). Durante questi sei mesi le amministrazioni dovranno usare questo Durc come base per poter dar corso ai pagamenti, ai collaudi, al rilascio del certificato di regolarità e conformità alle norme dell’esecuzione.
Nel caso ci siano delle inadempienze tali da non consentire il rilascio del Durc, il soggetto inadempiente è chiamato a sanare la propria posizione prima del rilascio del Documento. La notifica dell’inadempienza e l’invito a regolarizzarla avviene via Pec. I tempi per provvedere alla regolarizzazione sono fissati in 15 giorni.
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martedì 16 luglio 2013

Proroga al 31 ottobre per la presentazione dei modelli InvCiv e modelli Red

L'INPS ha accolto la richiesta della Consulta dei caf di comunicare, da subito, la proroga per i cittadini relativamente alle scadenze di presentazione dei modelli RED 2013 e solleciti 2011 e INV CIV (ICRIC_ICLAV eACCAS/PS) 2013 e solleciti 2012.Istituto INPS comunica la proroga per i cittadini al 31 ottobre 2013.
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sabato 13 luglio 2013

Opportunità per i giovani: pubblicato il bando CreAzioni Giovani

L’Avviso pubblicato in data 12 luglio, riguarda tre delle sei linee di intervento individuate dall’Accordo Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani), in particolare le prime tre, individuate dalla Regione Siciliana in continuità con le Azioni già avviate con l’Accordo di Programma Quadro – APQ:
• Giovani Talenti: per promuovere i giovani talenti della Regione Siciliana attraverso la creazione di momenti di aggregazione in campo culturale, artistico, musicale.
• TradizionalMENTE: per rivitalizzare i contesti urbani dal punto di vista economico, sociale e ambientale, tramite il supporto di laboratori e spazi di formazione/aggregazione intesi come luoghi di trasferimento di saperi e apprendimento nei campi dell’artigianato, dello sviluppo eco-sostenibile, delle nuove tecnologie.
• Giovani e legalità: per avviare azioni capaci di sensibilizzare i giovani sui valori di legalità e giustizia, sul rispetto delle regole di convivenza civile, sulla tolleranza.
Mediante la selezione dei progetti verranno individuate e finanziate le migliori proposte progettuali che rispondano ai seguenti obiettivi specifici:
• Valorizzare, promuovere e sostenere la creatività e i talenti dei giovani siciliani, favorendo lo sviluppo dell’associazionismo giovanile.
• Valorizzare le capacità creative e innovative dei giovani, promuovendo la cultura d’impresa artigianale, la promozione della trasmissione del patrimonio socio-ambientale, storico, ambientale, attraverso forme innovative volte a diffondere saprei e competenze tra le nuove generazioni e sviluppando il loro senso di appartenenza al territorio.
• Promuovere la cultura della legalità tra i giovani siciliani anche attraverso la crescita della cultura sportiva e il contrasto a discriminazione e violenza.
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martedì 2 luglio 2013

Bonus arredamento

Il bonus arredamento, introdotto dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, è entrato in vigore dal 6 giugno 2013. Si tratta, in sostanza, di un'agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Esso è accessorio all’agevolazione del 50% sul recupero edilizio, dunque riguarda i medesimi soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione.
Qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione; mentre qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi, in quanto il bonus mobili è accessorio alla detrazione per la ristrutturazione edilizia. In caso di immobile in comproprietà, il limite di euro 10.000 va ripartito tra i comproprietari tutti.

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TARES: Entro fine luglio la prima rata se il comune non ha deliberato diversamente

Entro luglio la TARES - Se i comuni non fissano una scadenza diversa da quella prevista dalla legge, entro la fine del mese di luglio si dovrà pagare la prima rata della Tares. In particolare, se l'ente non ha indicato le scadenze delle rate, il tributo deve essere versato a luglio e ottobre.

Solo per il 2013, per il pagamento degli acconti i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2 o indicare altre modalità di versamento giù utilizzate in passato.

Le scadenze: La nuova tassa e la maggiorazione sui servizi si possono pagare con l'ultima rata, a conguaglio delle somme versate in acconto e che sono determinate in base a quanto già versato dai contribuenti nell'anno precedente per Tarsu, Tia.

Gli enti locali, con propria deliberazione, sono tenuti a indicare scadenze e numero delle rate di versamento del tributo, in caso contrario, le scadenze sono quelle previste dalla legge a luglio e a ottobre.

Informazione per tempo: I cittadini devono sapere per tempo le date del versamento almeno 30 giorni prima della scadenza anche con la pubblicazione sul sito internet del comune. La prima rata non deve essere necessariamente versata a luglio, come previsto in un primo momento dal D.L. rifiuti (1/2013), ma può essere anticipata o posticipata, anche nel caso in cui il comune non abbia adottato il regolamento, il cui termine di scadenza è attualmente fissato al prossimo 30 settembre.

Il pagamento: dal 27 maggio 2013 è possibile pagare la Tares presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione utilizzando il modello F24.

Inoltre i pagamenti possono essere effettuati tramite i servizi di home-banking e remote-banking messi a disposizione dall'Agenzia oppure online, con Entratel e Fisconline, collegandosi al sito della stessa Agenzia.

Il Nuovo bollettino di pagamento:  Con la risoluzione 37/E dell’Agenzia delle Entrate, sono stati inoltre istituiti i codici tributo per il versamento con l'F24 della tassa, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione, ma in alternativa i contribuenti possono versare dal 1° luglio la Tares con il nuovo bollettino di conto corrente postale. Questo bollettino, approvato con decreto ministeriale, riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. Il modello intestato a “pagamento Tares” riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627. Il D.M. ha fissato anche le modalità di riversamento ai comuni delle somme riscosse con il bollettino.

Soggetti che devono pagare la Tares: Deve versare la Tares chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti.

Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. La nuova normativa introduce il criterio della prevalenza, vale a dire che il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Chi deve versare la tassa, deve effettuare la denuncia della superficie calpestabile e non più di quella catastale, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità (228/2012). È stata infatti rinviata sine die l'applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria come parametro per la determinazione del tributo. Ai comuni per ora è stato consentito di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, calcolando la tassa sulla superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria.
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