Solo per il 2013, per il pagamento degli acconti i comuni possono inviare
ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il
pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2 o indicare altre modalità di versamento giù
utilizzate in passato.
Le scadenze: La nuova tassa e la maggiorazione sui servizi si possono pagare con l'ultima rata, a conguaglio delle somme versate in acconto e che sono determinate in base a quanto già versato dai contribuenti nell'anno precedente per Tarsu, Tia.
Le scadenze: La nuova tassa e la maggiorazione sui servizi si possono pagare con l'ultima rata, a conguaglio delle somme versate in acconto e che sono determinate in base a quanto già versato dai contribuenti nell'anno precedente per Tarsu, Tia.
Gli enti locali, con propria deliberazione, sono tenuti a indicare scadenze
e numero delle rate di versamento del tributo, in caso contrario, le scadenze
sono quelle previste dalla legge a luglio e a ottobre.
Informazione per tempo: I cittadini devono sapere per tempo le date del versamento almeno 30 giorni prima della scadenza anche con la pubblicazione sul sito internet del comune. La prima rata non deve essere necessariamente versata a luglio, come previsto in un primo momento dal D.L. rifiuti (1/2013), ma può essere anticipata o posticipata, anche nel caso in cui il comune non abbia adottato il regolamento, il cui termine di scadenza è attualmente fissato al prossimo 30 settembre.
Il pagamento: dal 27 maggio 2013 è possibile pagare la Tares presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione utilizzando il modello F24.
Informazione per tempo: I cittadini devono sapere per tempo le date del versamento almeno 30 giorni prima della scadenza anche con la pubblicazione sul sito internet del comune. La prima rata non deve essere necessariamente versata a luglio, come previsto in un primo momento dal D.L. rifiuti (1/2013), ma può essere anticipata o posticipata, anche nel caso in cui il comune non abbia adottato il regolamento, il cui termine di scadenza è attualmente fissato al prossimo 30 settembre.
Il pagamento: dal 27 maggio 2013 è possibile pagare la Tares presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione utilizzando il modello F24.
Inoltre i pagamenti possono essere effettuati tramite i servizi di
home-banking e remote-banking messi a disposizione dall'Agenzia oppure online,
con Entratel e Fisconline, collegandosi al sito della stessa Agenzia.
Il Nuovo bollettino di pagamento: Con la risoluzione 37/E dell’Agenzia delle Entrate, sono stati inoltre istituiti i codici tributo per il versamento con l'F24 della tassa, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione, ma in alternativa i contribuenti possono versare dal 1° luglio la Tares con il nuovo bollettino di conto corrente postale. Questo bollettino, approvato con decreto ministeriale, riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. Il modello intestato a “pagamento Tares” riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627. Il D.M. ha fissato anche le modalità di riversamento ai comuni delle somme riscosse con il bollettino.
Soggetti che devono pagare la Tares: Deve versare la Tares chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti.
Il Nuovo bollettino di pagamento: Con la risoluzione 37/E dell’Agenzia delle Entrate, sono stati inoltre istituiti i codici tributo per il versamento con l'F24 della tassa, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione, ma in alternativa i contribuenti possono versare dal 1° luglio la Tares con il nuovo bollettino di conto corrente postale. Questo bollettino, approvato con decreto ministeriale, riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. Il modello intestato a “pagamento Tares” riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627. Il D.M. ha fissato anche le modalità di riversamento ai comuni delle somme riscosse con il bollettino.
Soggetti che devono pagare la Tares: Deve versare la Tares chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti.
Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo
familiare e coloro che usano in comune locali e aree. La nuova normativa introduce
il criterio della prevalenza, vale a dire che il tributo va pagato al
comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
degli immobili.
Chi deve versare la tassa, deve effettuare la denuncia della superficie
calpestabile e non più di quella catastale, in seguito alle modifiche
apportate dalla legge di stabilità (228/2012). È stata infatti rinviata sine
die l'applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione
ordinaria come parametro per la determinazione del tributo. Ai comuni per ora è
stato consentito di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia,
calcolando la tassa sulla superficie calpestabile anche per gli immobili a
destinazione ordinaria.
Per informazioni ed assistenza:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
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