venerdì 26 luglio 2013

Assunzioni agevolate. Arrivano le istruzioni INPS

Fornite le istruzioni operative per fruire della riduzione contributiva concessa dalla Riforma Fornero per l’assunzione di over 50 e donne di qualsiasi età
Premessa – Tutto pronto per gli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori over50 e donne di qualsiasi età. Infatti, a breve verrà rilasciato sul sito dell’INPS (www.inps.it), all’interno del cassetto previdenziale “Aziende”, il modulo di istanza on-line “92-2012". In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012) che concede uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 111 di ieri, fornendo importanti indicazioni operative per il godimento dell’incentivo in questione.

Soggetti interessati – L’incentivo riguarda: uomini o donne over 50 e “disoccupati da oltre dodici mesi”; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Quando spetta? – L’incentivo spetta in caso di: assunzioni a tempo indeterminato; assunzioni a tempo determinato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Inoltre, l’agevolazione spetta per assunzioni a tempo parziale e per scopo di somministrazione. Ad essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. Restano esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

La durata – Quanto alla durata, esso vale per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, che sale a 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Le condizioni – Affinché il datore di lavoro possa godere dell’incentivo in questione è necessario:
- essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;
- osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicare i principi stabiliti dall’art. 4, c. 12, 13 e 15, della L. n. 92/2012;
- rispettare lea condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli art. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Istruzioni operative – Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare all’INPS il modulo di istanza on-line “92-2012", che verrà messo a breve a disposizione sul sito dell’INPS (www.inps.it) all’interno del cassetto previdenziale “Aziende”. Da notare che la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. Successivamente l’INPS effettuerà, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. Ai fini Uniemens, i datori di lavoro dovranno denunciare il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “TipoContribuzione” il codice “55” che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”. In particolare, per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all’interno dell’elemento “Denuncia individuale”, “Dati retributivi”, “AltreACredito”, “CausaleACredito” il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec. Contr.art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo. Tale recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.
Per assistenza fiscale:
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