Sulla
Gazzetta ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 è stato pubblicato il Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio
del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una
certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo
almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di
un medesimo soggetto”.
Con la pubblicazione del decreto in argomento viene
resa possibile la compensazione dei debiti contributivi delle imprese con i
crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nel settore degli
appalti e viene risolto il problema normativo che limitava la possibilità
di compensazione dei crediti ai certificati di regolarità contributiva
rilasciati per la richiesta di accesso a incentivi e agevolazioni.Il decreto era atteso dalle imprese ed era l’unica soluzione idonea a risolvere la questione ed ora diventa possibile il rilascio di un Durc regolare in presenza di una certificazione del credito che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Una possibilità che ora vale per il Durc rilasciato a tutti i fini previsti dalla legge, dunque anche per la partecipazione agli appalti pubblici.
Viene data, ora, piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012 e vengono disciplinate le modalità di rilascio e di utilizzazione del DURC in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Con il “c.d. Decreto del fare” (pubblicato con Decreto Legge il 21 giugno
2013 n. 69) la tanto attesa semplificazione in relazione all'obbligo di
presentazione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
Il DURC dovrà essere acquisito d’ufficio dall’amministrazione pubblica appaltante (in precedenza il Durc faceva parte della documentazione obbligatoria per partecipare alla gara d’appalto pubblico).
Inoltre, se prima la regolarità del Durc era il passaggio obbligato per avere il pagamento della prestazione fornita, ora l’amministrazione, in presenza di un Durc che evidenzi una posizione irregolare, la stazione appaltante procederà ugualmente al pagamento della prestazione, ma trattenendo da detto corrispettivo una quota pari all’inadempienza risultante dal Durc. Quanto trattenuto dovrà essere versato a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile, per l’esecuzione dei lavori nei settori dell’edilizia.
Il DURC dovrà essere acquisito d’ufficio dall’amministrazione pubblica appaltante (in precedenza il Durc faceva parte della documentazione obbligatoria per partecipare alla gara d’appalto pubblico).
Inoltre, se prima la regolarità del Durc era il passaggio obbligato per avere il pagamento della prestazione fornita, ora l’amministrazione, in presenza di un Durc che evidenzi una posizione irregolare, la stazione appaltante procederà ugualmente al pagamento della prestazione, ma trattenendo da detto corrispettivo una quota pari all’inadempienza risultante dal Durc. Quanto trattenuto dovrà essere versato a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile, per l’esecuzione dei lavori nei settori dell’edilizia.
L’acquisizione
d’ufficio del Durc da parte dell’amministrazione appaltante è funzionale alla
verifica della regolarità ai fini della partecipazione alla gara e poi
dell’aggiudicazione dell’appalto. Naturalmente, acquisito un Durc che attesti
una posizione di regolarità contributiva, questa varrà per tutte le fasi del
procedimento in cui è richiesto il soddisfacimento di tale requisito. Nello
specifico, ogni Durc avrà validità pari a 180 giorni (finora erano 90). Durante
questi sei mesi le amministrazioni dovranno usare questo Durc come base per
poter dar corso ai pagamenti, ai collaudi, al rilascio del certificato di
regolarità e conformità alle norme dell’esecuzione.
Nel
caso ci siano delle inadempienze tali da non consentire il rilascio del Durc,
il soggetto inadempiente è chiamato a sanare la propria posizione prima del
rilascio del Documento. La notifica dell’inadempienza e l’invito a
regolarizzarla avviene via Pec. I tempi per provvedere alla regolarizzazione
sono fissati in 15 giorni.
Studio di Consulenza aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandellio,1 - Brolo cel. 3293222740 fax 0941563649
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