venerdì 15 febbraio 2013

Consorzi per l'internalizzazione

I nuovi consorzi per l'internazionalizzazione, introdotti dal 26 giugno 2012 dal c.d. Decreto Sviluppo 83/2012 in sostituzione dei consorzi-export, potranno ottenere un contributo per la copertura del 50% delle spese per i progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con Pmi non consorziate. Inoltre, potranno distribuire le riserve di utili ai consorziati e solo in quel momento scatterà la tassazione. I consorzi e la disciplina da un punto di vista IVA e delle imposte dirette.
L’art. 42 del D.L. n. 83 del 2012 (conv. L. n. 44 del 2012), che istituisce i c.d. nuovi consorzi “export”, nuovi consorzi per l’internazionalizzazione, che hanno ad oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese consorziate, e ne disciplina le modalità di costituzione, i contenuti dell’attività istituzionale e i profili tributari.
Questa nuova tipologia di consorzio presenta regole più semplici e flessibili rispetto ai consorzi-export, la cui norma di riferimento (Legge 83/1989) è stata abrogata dal 26 giugno 2012, anche se continuerà a disciplinare i procedimenti già avviati per la concessione e l'erogazione di eventuali agevolazioni.
Le nuove strutture potranno:
1. gestire molte fasi precedenti l'esportazione, come:

- la formazione del personale all'internazionalizzazione;

- la tutela della "qualità" e la ricerca di prodotti e servizi innovativi per i mercati esteri;

2. i nuovi enti potranno essere costituiti, in forma di:

- società consortile;

- o di cooperativa;
solo dalle Pmi italiane, industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari e commerciali. Vi potranno partecipare anche enti pubblici e privati, banche (a differenza dei consorzi-export) e imprese di grandi dimensioni, ma in questi casi saranno negati al consorzio i nuovi contributi previsti dal decreto Sviluppo per la copertura di non più della metà delle spese sostenute per i progetti di internazionalizzazione A differenza dei consorzi export, poi, non sono previsti numeri minimi di partecipanti, quote minime di capitale sociale da far sottoscrivere a ciascun consorziato o percentuali massime della quota..
I consorzi per l'internazionalizzazione potranno ottenere dei “contributi per la copertura di non più del 50% delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con Pmi non consorziate”.
Gli utili accantonati dai consorzi saranno tassati solo nell'esercizio in cui la riserva verrà «utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale». Quindi, si pagheranno le imposte, ad esempio, in sede di distribuzione delle riserve ai
consorziati, operazione che era civilisticamente vietata nei superati consorziexport, dove non si potevano «distribuire avanzi di esercizio» neppure in caso di scioglimento, e questo divieto doveva «risultare da espressa disposizione dello statuto» (articolo 2, comma 4, Legge 83/1989).
L’art. 42 del c.d. Decreto Sviluppo ha:
- da un lato, ampliato, l’oggetto dell’attività istituzionale dei consorzi per il commercio internazionale, rispetto alla disciplina previgente;
- dall’altro, definito in maniera completa le modalità per la loro costituzione, stabilendo i requisiti soggettivi per l’appartenenza delle consorziate ai medesimi organismi.

Ampliamento dell’oggetto dell’attività istituzionale
il comma 3 dell’art. 42 dispone che l’attività istituzionale dei nuovi consorzi (c.d. “consorzi per
l’internazionalizzazione”) ha ad oggetto “la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere”, mentre il successivo comma 4 stabilisce che debbano ritenersi funzionali al raggiungimento dei predetti scopi istituzionali “le attività relative all’importazione di materie prime e di semilavorati, alla formazione specialistica per l’internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all’innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi”.
Modalità per la loro costituzione
In relazione alle modalità di costituzione del “consorzio export”, il comma 5 prevede che i nuovi consorzi per l’internazionalizzazione, per la costituzione dei quali non è stabilito alcun numero minimo di imprese partecipanti, a differenza di quanto all’epoca previsto dalla normativa sui consorzi per il commercio estero, siano costituiti nelle forme e con le modalità previste dalle
norme in tema di consorzi di cui agli artt. 2602 e 2612 del c.c.10, o in forma di società consortile o cooperativa, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale, permettendo la partecipazione anche gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni; in questi casi, peraltro, la legge stabilisce espressamente che tali ultimi soggetti non possono essere destinatari dei contributi ottenuti dai consorzi, rimanendo questi destinati esclusivamente in favore delle piccole e medie imprese consorziate a parziale copertura delle spese relative all’esecuzione dei progetti di internalizzazione.
Il successivo comma 6 stabilisce che i consorzi possono essere destinatari di contributi statali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, in misura non superiore al 50% dell’ammontare delle  spese sostenute per l’esecuzione dei propri progetti istituzionali, e che tali contributi possono  essere erogati anche  in favore di piccole e medie imprese che, se pure estranee al consorzio,
abbiano tuttavia stipulato con quest’ultimo appositi contratti di rete per la realizzazione dei progetti in questione, rendendosi applicabile la regola “de minimis”.
Agevolazioni Iva per la costituzione dei consorzi
Il comma 7 dell’art. 42 del D.L. n. 83 del 2012 contiene specifiche disposizioni tributarie in ambito IVA, relative ai consorzi in questione.
Viene sostanzialmente riproposta la norma di carattere agevolativo, già a suo tempo prevista in relazione ai consorzi per il commercio estero dall’art. 3 della L. n. 83 del 1989, in virtù della quale i servizi resi dai nuovi consorzi per l’internazionalizzazione in favore delle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Di conseguenza tali operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, in base all’art. 7-ter, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.P.R. Tali operazioni consentono, quindi, in capo ai consorzi prestatori, la formazione di un “plafond” per l’acquisto di beni (esclusi i fabbricati e le aree edificabili) e di servizi senza applicazione dell’imposta (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72).
I consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese godono, inoltre, di un regime fiscale di favore anche sotto il profilo delle imposte sui redditi. L’art. 42, comma 7, del D.L. n. 83, infatti, ha previsto per i consorzi una disciplina agevolativa analoga a quella già prevista per le reti d’impresa dall’art. 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010. Infatti, gli utili accantonati nelle riserve che costituiscono il patrimonio netto del consorzio, beneficeranno di un regime di sospensione dalle imposte sui redditi, che verrà meno esclusivamente nel caso in cui tali riserve vengano utilizzate per un fine diverso dalla copertura delle perdite, dall’incremento del fondo consortile o del capitale sociale.
Per assistenza Tributaria:
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