venerdì 22 febbraio 2013

Promoter difficilmente inquadrabili come co.co.pro.

Anche le Ong/Onlus e le associazioni socio-assistenziali e sanitarie possono stipulare contratti di lavoro a progetto. Purché logicamente non vi sia coincidenza fra l'oggetto sociale e il progetto affidato al collaboratore come richiede la norma sancita dalla legge n. 92/2012.
Con la circolare n. 7 del 20 febbraio il Ministero del Lavoro fornisce ai suoi ispettori le linee guida per distinguere, in questo particolare settore, le effettive collaborazioni a progetto che dovranno avere queste caratteristiche: oggetto specifico e determinato; arco temporale circoscritto in funzione del risultato da raggiungere; autonomia operativa del collaboratore che non si esprime in compiti meramente esecutivi e possibilità di verificare concretamente il raggiungimento dei risultati dedotti in contratto.

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