Con l’entrata in vigore del d.lgs del 15 novembre 2012 n.218 che ha abrogato il dpr 252 del 1998, che ha stabilito che le Camere di Commercio non è più competente al rilascio dei certificati del registro delle imprese integrati con la dicitura antimafia né al privato né alle pubbliche amministrazioni o privati gestori di servizi pubblici. Ai sensi del d.lgs n.218 del 15 novembre 2012 è visto aumentato del numero di soggetti e operatori economici soggetti alle verifiche antimafia, ad esempio i membri dei collegi sindacali delle società ed associazioni.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche amministrazioni non chè i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato (compreso il certificato antimafia), ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione. Pertanto ad esclusione e i soggetti equiparati potranno rivolgersi alle prefetture per la verifica delle autocertificazioni ricevute. La certificazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all’art. 76 del d.lgs 163/2006.
Per assistenza e consulenza:
Dott. Fausto Ridolfo - Via Pirandello,1 - Brolo
orario di ricevimento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
16,30 alle 18,30 è possibile contattarci telefonicamente al 3293222740 oppure
all’indirizzo di posta elettronica: casartigianinebrodi@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento