martedì 19 luglio 2011

La pubblicità cartellonistica è soggetta a sanzioni se non viene rispettato il regolamento comunale

Le campagne pubblicitarie realizzate tramite cartelloni posizionati sui camion, sono
sanzionabili, se non consentite dal regolamento comunale. Una precisa disposizione
statale, infatti, delega gli enti territoriali a disciplinare la materia, con espressa facoltà di stabilire limitazioni. (Cassazione, sentenza 15302/2011).
Il fatto. La questione concerne l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione (articolo 22 della legge 689/1981), con la quale un Comune aveva fatto una multa per installazione di mezzi pubblicitari (cosiddetti “poster-tir” autotrasportati, anche se in stazionamento, ma comunque visibili dalla viabilità pubblica) non consentita dal regolamento comunale.
L’opposizione viene accolta dal giudice di pace, il quale ha ritenuto illegittimo il
provvedimento esecutivo in quanto contrastante con il codice della strada (articolo 23 Dlgs 285/1992), sia per il fatto che il canone preteso dal Comune per l’esecuzione della pubblicità sul proprio territorio darebbe luogo a doppia imposizione, considerando anche quella corrisposta dal proprietario del veicolo al Comune di residenza, sia perché l’articolo 57 del codice della strada (che tratta della circolazione delle macchine agricole), norma primaria, sarebbe in conflitto con una norma secondaria, il regolamento comunale, che non può imporre divieti non previsti da una norma primaria.
L’ente territoriale rimette ancora in discussione la questione davanti la Corte di cassazione,censurando la decisione impugnata per violazione di legge, nonché per vizi di motivazione, per non avere il giudice apprezzato invece le disposizioni contenute nel D.lgs. 507/1993 e nel relativo regolamento comunale attuativo.

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