domenica 24 luglio 2011

Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

Il Ministero precisa la corretta disciplina dei rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi e aree cimiteriali.
In una nota del 18/03/2011, n. 8890/TRI/DI, emessa in risposta ad una richiesta di parere, la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni del Testo Unico Ambientale in merito ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi ed agli sfalci e potature.

Si ricorda che in tale ambito il citato Testo Unico Ambientale, D. Leg.vo 152/2006 ha subito di recente importanti modifiche.
Con la modifica introdotta dalla L. 129/2010, all'art. 185, comma 2, del D. Leg.vo 152/2006, sono considerati come sottoprodotti (e dunque non rifiuti) anche i materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato.
Successivamente, il D. Leg.vo 205/2010 ha completamente sostituito l'art. 185 del D. Leg.vo 152/2006, che nella versione vigente, al comma 1, lettera f), esclude paglia, sfalci e potature dal campo di applicazione delle disposizioni inerenti i rifiuti.

Proprio facendo riferimento al testo vigente, come da ultimo modificato dal D. Leg.vo 205/2010, il Ministero fa presente che il citato art. 185, comma 1, lettera f) del D. Leg.vo 152/2006 fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso, e perciò sono esclusi dall'applicazione della parte IV del Testo Unico Ambientale.
Di contro, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, non rientrano tra le esclusioni previste dall'art. 185 in commento, e restano dunque soggetti alle disposizioni della parte IV del Testo Unico Ambientale, e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del medesimo decreto.

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