contribuenti che hanno omesso di comunicare la cessazione dell’attività possono
sanare la violazione versando l’importo di 129 euro entro il prossimo 4 ottobre
2011 secondo le indicazioni ricevute dalla risoluzione n. 72/E/2011. Per poter
usufruire di questa possibilità è necessario che la violazione non sia stata portata
a conoscenza del contribuente; pagando entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito
dell’ufficio il contribuente può fruire della riduzione della sanzione ridotta a un
quinto del minimo.
La partita Iva sarà chiusa d’ufficio se: a) per tre anni non sarà stata esercitata
alcuna attività; b) non è stata presentata dichiarazione annuale Iva.
Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
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