giovedì 21 luglio 2011

Decreto sviluppo 2011: più semplice la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia per pensionati inpdap e impiegati della P.A.

Pensionati Inpdap e dipendenti PA non devono ripeterla ogni anno. Basta quella precedente.
Nella legge di conversione del decreto sviluppo 2011 (d.l. n. 70/2011), la n. 160 del 12 luglio 2011, innovativa è la modifica prevista per i pensionati e dipendenti della Pubblica amministrazione, in tema di richiesta di detrazioni fiscali per familiari a carico.
In particolare, la modifica riguarda il termine temporale per cui si può avanzare la richiesta di detrazioni fiscali per carichi di famiglia, che tali soggetti presentano con apposita dichiarazione all’Inpdap. Non più obbligo annuale, ma basta la richiesta presentata precedentemente, purché non ci siano cambiamenti nella situazione familiare del contribuente interessato.

Normativa previgente- La disciplina precedente prevedeva, all’art. 23, comma 22, lett. a) del DPR n. 600/73, la possibilità per i pensionati Inpdap e dipendenti della PA, con familiari fiscalmente a carico, di presentare la richiesta annuale di detrazioni fiscali, così come sono riconosciute all’art. 12 Tuir. Ogni anno quindi, all’Inpdap, quale sostituto d’imposta, giungeva la dichiarazione, contenente le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei familiari a carico, sulla cui base attribuiva ai contribuenti aventi diritto, le detrazioni fiscali.

Nuova normativa- La legge n. 160/11 convertendo in legge il decreto Sviluppo 2011, prevede all’art. 7, intitolato “Semplificazione fiscale”, la modifica proprio dell’art. 23, comma 2, lett. a) DPR n. 600/73. I contribuenti non hanno più l’obbligo di presentare annualmente all’Inpdap la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia, perché ora l’Istituto in questione attribuisce le detrazioni sulla base della dichiarazione dell’anno precedente, sempre che non ci siano state modificazioni.

Obbligo di comunicazione tempestiva delle modificazioni- Rimane così in capo al contribuente, pensionati Inpdap e dipendenti della pubblica amministrazione, l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti della propria situazione familiare che incidono sull’attribuzione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia.

Abolizione obbligo annuale- In buona sostanza, ora l’Inpdap attribuisce le detrazioni fiscali per familiari fiscalmente a carico ai contribuenti aventi diritto, non più in base alla richiesta/comunicazione annuale fatta da questi soggetti, ma basandosi sulla dichiarazione precedente. La comunicazione, contenente sempre le condizioni di spettanza alle detrazioni e il codice fiscale dei familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, parenti conviventi, il cui reddito non deve superare la cifra di 2.840,51 euro annui), va presentata solo ed esclusivamente se ci sono state modifiche nella situazione familiare del contribuente, tali da influenzare l’attribuzione delle detrazioni da parte dell’Inpdap.

Vantaggi- Abolendo la richiesta annuale per carichi di famiglia, i vantaggi sono indubbi. Ora il pensionato Inpdap e il dipendente non sono costretti a ripetere ogni anno la loro richiesta di detrazioni. Se non ci sono modifiche, vale quella precedente. Il nuovo art. 23, comma 22, lett. a) del DPR n. 600/73, così come modificato dall’art.7, comma 2, lett. e) della legge n. 160/11, dispone che “la dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi”.

Nota Inpdap n. 26/2011- L’Inpdap sottolinea la soppressione dell’obbligo annuale di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia, nella nota n. 26 del 13 luglio 2011. In essa inoltre, l’istituto previdenziale per dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione, chiarisce che il beneficio fiscale con la rata di agosto prossimo, non verrà sospeso per quei contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione entro il 31 maggio 2011, come invece era stato previsto nella precdente nota n. 7 del 2 febbraio 2011

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