rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/2006.
Secondo il Ministero dell'ambiente (nota 1° marzo 2011, prot. 11338) l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" (articolo 185, comma 1, lett. f) del Dlgs 152/2006 come recentemente modificato dal Dlgs 205/2010) va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti.
Tale previsione non riguarda invece i rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi e aree cimiteriali, in relazione ai quali bisogna fare riferimento all'articolo 184 dello stesso Dlgs 152/2006, che li classifica come rifiuti urbani
PARERE DEL MINITERO:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Nota 1° marzo 2011, prot. n. 11338
Oggetto: Nota prot. 11338 del 1° marzo 2011. Richiesta di parere
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
n— 8890/Tri/Di
Provincia di Mantova
Settore ambiente
Servizio rifiuti e inquinamento
Via don Maraglio, 4
46100 Mantova
Con la richiesta di parere in oggetto, codesta Amministrazione chiede delucidazioni in merito all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto stesso di sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
In proposito, si fa presente che tale articolo fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso.
I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del Dlgs 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto.
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