sabato 7 maggio 2011

Sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive e volontariato

La sicurezza sul lavoro, gli obblighi e gli adempimenti necessari alla prevenzione di infortuni, gli accorgimenti utili per assicurare un corretto svolgimento di attività lavorative sono argomenti che lo studio di consulenza aziendale di Fausto Ridolfo ha all’ordine del giorno e quotidianamente trattati per assistere le aziende e le associazioni.
Ogni giorno affrontiamo il delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro parlando di aziende, cantieri, uffici.
Ora è la volta di occuparci di ambiti lavorativi differenti, a volte nel pensiero usuale non considerati come reali luoghi di lavoro. Le associazioni sportive e il volontariato. Due ambienti “laterali”, ritenuti a torto più leggeri, doverosamente soggetti a normative e leggi riguardanti la sicurezza degli operatori, le regolarità delle attività gestite in pieno rispetto di principi riguardanti la salute delle persone.
Sia gli operatori in società e associazioni sportive che i volontari sono sottoposti a norme e indicazioni provenienti dall’attuale pietra miliare della sicurezza sul lavoro italiana. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/08. Ognuno dei due ambiti lavorativi rispettando regole dedicate e precise, alle quali vanno affiancati dettami provenienti da altri decreti particolari.
Norme sulla sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive
La sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive, è disciplinata come appena scritto dal Dlgs.81/2008. La figura del lavoratore delle associazioni sportive è assimilabile a quella del lavoratore definita dal Testo unico sula Sicurezza sul lavoro, che lo identifica come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”.
Altri fondamentali testi di riferimento sono poi: il Codice civile che si affianca alla legislazione regionale. Il Codice Civile innazzitutto nella legge 27 dicembre 2002 n.289 art. 90 definisce le “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” chiarendo aspetti, compiti e regole riguardante il mondo dello sport dilettantistico.
Negli articoli 20143 e 2051 del Titolo IX continua imponendo “al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento”.
La normativa di riferimento citata, da individuare in base alla legge che regola il settore è ancora il D.lgs 81/08.
Associazioni sportive, quale sicurezza sul lavoro?
Anche la sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive, come per tutte le associazioni no profit, viene disciplinata, in primis, dal Dlgs.81/2008.
La prima definizione da prendere in considerazione al fine di comprendere il perché le associazioni sportive debbano rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro contenute nel Testo Unico, è quella inerente il “lavoratore”.
In generale possiamo dire che Dlgs.81/2008, Legge 27 dicembre 2002, Codice civile, Costituzione e normativa regionale sono gli strumenti essenziali per conoscere, a fondo, la normativa sulla sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive.
Nello specifico andiamo a esaminare i singoli strumenti della Legge.
Volontario delle associazioni = lavoratore
L’articolo 2 del Dlgs. 81/2008 definisce chiaramente chi è il lavoratore: “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”.
Di questo articolo dobbiamo sottolineare la frase “con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione”.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90: Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica
La legge 27 dicembre 2002 n 289 nello specifico all’articolo 90 è la fonte principale inerente le associazioni sportive, tuttavia non viene fatta menzione di norme sulla sicurezza sul lavoro ad hoc per questo settore.
Proprio in assenza di specifici riferimenti viene maggiormente avvalorata la tesi per cui è necessario che le associazioni sportive che vogliono essere in regola con quanto dispone la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori si adeguino al pari di altre associazioni.
Codice civile, articoli 2043 e 2051
Gli articoli 2043 e 2051 del codice civile facenti parte del Titolo IX “Dei fatti illeciti” sono stati così commentati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
“…impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità…”.
Associazioni sportive: cosa dice la Costituzione
All’articolo 117 della Costituzione vengono menzionate le competenze delle Regioni.
Tra le competenze legislative delle Regione la Costituzione prevede anche quella in materia di ordinamento sportivo.
Pertanto le associazioni sportive che desiderano conoscere approfonditamente le norme inerenti la sicurezza sul lavoro specifiche per la propria attività sarebbe opportuno tenessero presenti anche la normativa regionale.
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Come si è potuto constatare l’interpretazione delle norme per quanto concerne le associazioni sportive e la sicurezza sul lavoro è piuttosto complessa, non è possibile e non è auspicabile improvvisarsi esperti in materia.
Adeguarsi a quanto detta la legge in fatto di sicurezza e salute sul lavoro può non essere così facile per chi si trova a gestire un’associazione sportiva, pertanto affidarsi a professionisti del settore è fondamentale al fine di:
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Sicurezza sul lavoro nel volontariato
Per quanto riguarda il mondo del volontariato il primo testo a cui fare riferimento e ultimo cronologicamente è l’arcinoto Decreto Milleproroghe di fine 2010, ovvero il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, che ha fissato al 31 marzo 2011 le scadenze riguardanti l’adeguamento degli operatori nel volontariato e nelle cooperative sociali alle normative in materia sicurezza sul lavoro previste del D.lgs 81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Il D.lgs 81/08 anche in questo caso richiamato, al momento della pubblicazione ha suddiviso il volontariato in due sezioni: strutture nazionali, nelle quali annoverava Croce Rossa, Vigili Del Fuoco, Soccorso Alpino; servizio civile e associazioni di volontariato, nelle quali venivano considerati tutti gli altri operatori spontanei di ogni associazione nazionale o locale.
Per entrambi il Decreto Milleproroghe prevede che si adeguino alla sicurezza su lavoro adempiendo a quanto osservato dal Testo Unico nell’ Art. 3. Campo di applicazione, che si riferisce “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio […] istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266″.
La Legge 1991 n.266 a cui il Decreto Milleproroghe, e quindi il D.lgs 81/08 si rifanno è la notissima “Legge quadro sul volontariato”, il codice cruciale e basilare dal quale partono definizioni, aspetti, regole, compiti di tutte le associazioni e organizzazioni volontarie italiane. Dalla più grande alla più piccola e locale.
Adeguamento Sicurezza sul lavoro nel volontariato
Di seguito un breve excursus normativo per comprendere come si è evoluta la normativa inerente la sicurezza sul lavoro nel volontariato.
Legge 1° agosto 1991, n. 266: legge quadro sul volontariato
La Legge-quadro sul volontariato, Legge 1° agosto 1991, n. 266, regolamenta le associazioni di volontariato, i rapporti tra queste e le Istituzioni e definisce alcuni termini.
Nella Legge non si fa menzione di sicurezza sul lavoro, tuttavia è la stessa legge a essere richiamata in più punti dal Dlgs 81/2008 .
Dlgs 81: sicurezza sul lavoro per i volontari
Come sopra citato, il Testo Unico della Sicurezza in più parti richiama la Legge quadro sul volontariato.
Nello specifico:
• Art. 3. – Campo di applicazione
“……organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266”
• Art. 4. – Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:……….g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;….
Scadenza per gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro per il volontariato
Il termine di scadenza che prevedeva entro il 31 dicembre l’adeguamento alle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte delle associazioni di volontariato è stato prorogato con il Decreto Milleproroghe alla data del 31 marzo 2011 che è stato poi prorogato al 31 dicembre 2011.
Entro questa data le associazioni di volontariato dovranno essere in regola con tutte le disposizioni previste dal Dlgs.81/2008, quindi anche valutazione dei rischi, adozione di misure di prevenzione, utilizzo di dispositivi di sicurezza.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pur escludendo le Organizzazioni di Volontariato dai diversi oneri previsti per tutti gli altri destinatari della norma, ha comunque previsto alcuni adempimenti in base alla tipologia delle attività svolte, all’eventuale gestione di strutture e utilizzo di personale dipendente.
Negli adempimenti richiesti dalla legge per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii, ed in particolare, per rendere le seguenti prestazioni:
• stesura del Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
• prima riunione di formazione ed informazione;
• aiuto nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
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Il preventivo del servizio di consulenza è gratuito e vi considerà di capire subito come adeguarsi alla legge evitando sanzioni
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Come si è potuto constatare l’interpretazione delle norme per quanto concerne le associazioni sportive e la sicurezza sul lavoro è piuttosto complessa, non è possibile e non è auspicabile improvvisarsi esperti in materia.
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