martedì 17 maggio 2011

Istruzioni agli ispettori Inps in materia di accesso, diffida e verbale

Istruzioni agli ispettori Inps in materia di accesso, diffida e verbale
L'Inps, con la circolare n. 75/11, fornisce istruzioni ai propri ispettori in materia di accesso
ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 L. n. 183/10 (Collegato al Lavoro).
Alcuni punti della circolare:
- identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro;
- qualora l’accertamento sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro (es.
collaborazioni a progetto di dubbia autenticità, ovvero non genuine), o abbia ad oggetto
verifiche in materia contributiva, si procedere ad un tipo di identificazione c.d. per
“relationem”, vale a dire mediante riferimento alle generalità del personale risultante dal LUL, o attraverso i dati rilevati dal mod UNILAV;
- per quanto attiene all’acquisizione delle dichiarazioni del personale impiegato occorre tenere conto del numero delle unità lavorative trovate in forza all’azienda e dell’effettiva esigenza di acquisire riscontri di carattere “testimoniale”;
- l'accertamento può essere svolto mediante la verifica di un campione significativo di personale, in relazione alle dimensioni dell’impresa;
- l’ispettore deve dare atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dall’eventuale professionista o altro soggetto abilitato, ai sensi della legge n.12/1979, che segue l’azienda e il verbale deve includere le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
- i verbali ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso della loro provenienza, delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che l’ispettore, in quanto pubblico ufficiale, attesta essere avvenuti in sua presenza. Diversamente, le dichiarazioni rese dai lavoratori non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte della magistratura.

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