venerdì 20 maggio 2011

Sistri

Il “SISTRI” Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, porterà alla graduale sostituzione dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un innovativo procedimento informatizzato dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani.
Il SISTRI è il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti di cui si è dotato il nostro Paese. In pratica l’obiettivo che il legislatore si è posto, in attuazione di una direttiva comunitaria, è quello di poter “controllare” i rifiuti, dalla loro produzione al loro smaltimento finale. In tale ottica il SISTRI si basa su un programma informatizzato gestito via on line, cui dovranno accedere
i produttori per “caricare e scaricare” i rifiuti prodotti.
In pratica l’utilizzo obbligatorio di questo programma sostituisce l’attuale registro di carico e scarico dei rifiuti. Nella fase dello smaltimento i rifiuti verranno seguiti fino alla destinazione finale, tramite apposita black box (satellitare) installata nei mezzi di trasporto. La responsabilità del produttore dei
rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI, alla casella postale elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009

CHI DEVE ADERIRE ED ENTRO QUANDO?
Le imprese obbligate ad utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi sono soggette all’obbligo di compilazione del MUD, mentre per le altre imprese l’adesione è facoltativa.
In funzione delle scadenze relative sono individuabili due gruppi di soggetti, ma la maggior parte dei nostri associati rientra nel secondo gruppo:

- imprese ed enti con più di 50 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (a prescindere dal numero di dipendenti);
- nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del DM (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale, eccetera, a prescindere dal numero di dipendenti);
- i Consorzi che organizzano la gestione di particolari rifiuti per conto dei consorziati, a prescindere dal numero di dipendenti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti [tra cui autofficine, carrozzerie, lavanderie, estetiste, parrucchieri, grafici, ecc.];
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno da 11a 50 dipendenti;
- trasportatori in proprio di rifiuti pericolosi [iscritti all’Albo Gestori Ambientali] che hanno da 0 a 50 dipendenti.
Il procedimento di iscrizione è unico per IMPRESA, ma devono essere indicate le Unità Locali e/o Operative.
L’adesione al SISTRI si realizza nelle seguenti fasi:
Iscrizione online;
Versamento del contributo - Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 050 863 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
- l’importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento;
Consegna dei dispositivi Usb e black box
A seguito dell’invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box.
La fase di Ritiro e Consegna avviene almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’operatività del sistema ciascun operatore dovrà:
* consegnare l’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, firmata dal legale rappresentante;
* firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
* consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI;
* presentare fotocopia leggibile dei documenti di identità del rappresentante legale e, qualora presenti, del/i delegato/i;
* ritirare i dispositivi USB;
* ritirare la lista delle officine autorizzate per l’installazione del dispositivo black box;
* ritirare la stampa in busta cieca delle credenziali di utilizzo dei dispositivi (PIN, PUK, Username e Password);
* consegnare l’attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA;
* firmare la lettera di presa in consegna del/i dispositivo/i USB, con la quale il destinatario si assume la responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del dispositivo assegnato.
COME VERRANNO GESTITI I RIFIUTI?
Le aziende sono tenute a comunicare attraverso il SISTRI le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività. Tali informazioni vengono fornite utilizzando i dispositivi elettronici messi a disposizione da SISTRI. La trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attraverso schede relative alle diverse casistiche. In sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile:
• il produttore carica i dati del rifiuto nell’Area Registro Cronologico, entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
• il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell’Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto;
• il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 4 ore prima del trasporto);
• il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto;
• il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e dal conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti;
• il ciclo si conclude all’arrivo del trasporto a destino, con l’accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.
• Cosa dovranno compilare i produttori, in relazione al SISTRI, nella normale
• gestione dei rifiuti
• Area Registro cronologico: i produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi. In pratica sono le operazioni di carico fatte nell’attuale registro dei rifiuti.
• Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE: i produttori di rifiuti in caso di
• movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazione dell’Area registro cronologico. In pratica corrispondono agli attuali dati riportati nel formulario utilizzato per la fase del trasporto dei rifiuti.
• Nota n. 1 – il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.
• Nota n. 2 – In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI – Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso Fase del trasporto e analisi dei rifiuti
• Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttori dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’art. 7 bis del decreto legislativo 21/11/2005, n. 286 e al decreto ministeriale 30/06/2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato PDF alla scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Quindi è necessario che lastampante presente in azienda, abbia anche un funzione di scanner.


Rifiuti da cantiere (edili e installatori di impianti)

• Precisando che l’obbligo di adesione al SISTRI è vincolante per le aziende e gli enti che producono rifiuti pericolosi o che comunque abbiano più di dieci dipendenti, nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dall’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.
• Nel caso di cantieri con durata superiore ai sei mesi, sussiste l’obbligo della tenuta del computer collegato ad internet in cantiere e la stessa cosa vale per il dispositivo USB per l’accesso al SISTRI. Quindi in questo caso il registro cronologico e la scheda SISTRI – MOVIMENTAZIONE dovranno essere aggiornati e utilizzati in cantiere.
• Nella sostanza se le imprese edili o della installazione di impianti, producono rifiuti pericolosi o comunque hanno più di dieci dipendenti, dovranno attenersi alle indicazioni sopra riportate.
• Ulteriore attenzione che deve essere posta dalle aziende edili e della installazione di impianti, sta nell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientale, nel caso di trasporto dei propri rifiuti. Questo significa che se un’azienda trasporta i propri rifiuti dal cantiere alla propria sede, perché svolge attività di manutenzione, o li trasporta negli impianti di recupero o di smaltimento, è assolutamente obbligata ad iscriversi all’Albo citato. Se i propri rifiuti trasportati sono pericolosi, oltre all’obbligo di iscrizione al SISTRI come produttori, vi è anche quello di essere iscritti come trasportatori dei propri rifiuti pericolosi.
• E’ bene evidenziare, in particolare per gli installatori elettrici, che i neon sono rifiuti sicuramente pericolosi.
• Attività di manutenzione Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva
• Definizione di manutenzione nell’edilizia Nel campo edilizio la definizione di manutenzione (ordinaria e straordinaria) è fornita dall’articolo 3, comma 1, Dpr 6/6/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia, che precisa i seguenti termini: - Interventi di manutenzione ordinaria – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; - Interventi di manutenzione straordinaria – le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso Rifiuti prodotti dalle imprese che trasportano merci I trasportatori di merci, generalmente agiscono periodicamente sui propri mezzi, per la normale attività di manutenzione degli stessi, provvedendo alla sostituzione dell’olio minerale, dei filtri dell’olio, delle batterie e dei pneumatici. Molto spesso tali attività vengono effettuate per il tramite delle autofficine e, in tale ipotesi, i rifiuti sono di proprietà di queste ultime. Se invece l’attività di manutenzione viene effettuata dall’impresa di trasporto stessa, i rifiuti sono ovviamente prodotti in proprio. In questo caso si tratta di valutare se sono rifiuti pericolosi (es. olio minerale usato, filtri olio usato o batterie), e se lo sono, sussiste l’obbligo di iscrizione al SISTRI e la conseguente gestione amministrativa dei rifiuti prodotti tramite questo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Se invece i rifiuti non sono pericolosi (es. pneumatici) e solo questi vengono prodotti con la propria attività, e l’azienda ha meno di dieci dipendenti, questa potrà continuare la gestione degli stessi con l’attuale registro dei rifiuti. Se supera invece i dieci dipendenti l’azienda è comunque sempre soggetta all’iscrizione al SISTRI.

Lavorazione dei metalli preziosi
• La possibile presenza di alcuni rifiuti pericolosi comporta anche per questa categoria di imprese l’obbligo di adesione al SISTRI. L’obbligo di adesione rimane anche per le aziende che producono solo rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i dipendenti siano superiori a dieci. Fra i rifiuti pericolosi sicuramente troviamo l’alcool metilico, la sbianca e gli acidi in generale.

Estetisti, parrucchieri, barbieri, tatuatori,….

• Le aziende di questi mestieri e comunque tutte quelle che svolgono l’attività di servizio alle persone, se producono rifiuti pericolosi, rientrano sicuramente nell’obbligo di adesione al SISTRI. In particolare fra i rifiuti pericolosi, potenzialmente prodotti da questo settore, si possono individuare i rifiuti taglienti monouso, come le lamette, aghi, rasoi, che se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi pericolosi a rischio infettivo.
• E’ bene precisare che gli aghi, le lamette e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso, non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappuciati, ma riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Il divieto di rimuovere, manipolare o incappucciare gli aghi discende dal fatto che la manovra che più di altre era causa di infortunio negli operatori era proprio il riposizionamento del cappuccio sull’ago usato. La tutela della salute va estesa anche agli operatori addetti al trasporto e smaltimento degli aghi e taglienti usati, ed ecco la motivazione che ha indotto il legislatore a considerarli rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Vanno quindi utilizzati gli appositi imballaggi rigidi a perdere resistenti alla puntura, in modo di evitare anche in questi operatori esposizioni infettanti (punture accidentali).
• (Estratto da una relazione della dott.ssa Aurelia Fonda - medico igienista in comando presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente).
• Vale la pena di fare invece una precisazione sui residui di ceretta, di capelli, ecc., che sono invece rifiuti speciali non pericolosi che possono essere assimilati agli urbani da parte del comune. Va sempre valutata con attenzione la presenza di eventuale sangue nella ceretta, che potrebbe renderla come un rifiuto pericoloso a rischio infettivo.
• Generalmente le pubbliche amministrazioni per le attività di servizio prevedono “quasi” sempre il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

Particolari tipologie di attività
• I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. In conformità alle disposizioni vigenti, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di imprese adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi. I
• produttori di rifiuti non pericolosi sopra citati rimangono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
• Produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
• decreto legislativo 152/2006
• - lett. c) rifiuti da lavorazioni industriali
• - lett. d) rifiuti da lavorazioni artigianali
• - lett. g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi
• prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
• delle acque reflue e da abbattimento fumi
• Imprenditori agricoli – enti e imprese non rientranti fra quelle di cui alla lettera
• c), d) e g) dell’art. 184 del decreto legislativo 152/06 – produttori di rifiuti non
• pericolosi che non sono ente o impresa
• Gli imprenditori agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi citati in titolo, comunicano i propri dati necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo.

La Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo, Vi assiste nell’ effettuare l’iscrizione al SISTRI e consegnare i dispositivi USB ai produttori di rifiuti, raccogliendo tutta la documentazione obbligatoria, incluso gli attestati di pagamento del diritto di segreteria e del contributo annuale.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 – email: centroserviziaziendali@gmail.com

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