venerdì 20 maggio 2011

Tia… e Agevolazioni per le Imprese

La tariffa di igiene ambientale (TIA) deve essere corrisposta al Comune o all’ente gestore del servizio pubblico di raccolta (secondo le situazioni presenti sul territorio) per la gestione del
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani o a questi assimilati.
La tariffa è dovuta anche dalle aziende che producono rifiuti assimilati
Ogni Comune o Ente gestore del servizio ha il potere di disciplinare l’applicazione della Tia. Secondo però quanto ripetuto dal nuovo Testo Unico Ambiente (art. 238 co. 10 del D.Lgs. 152/06), alla tariffa deve essere applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Di conseguenza, il Comune o l’Ente cui la tariffa è dovuta, devono applicare specifiche riduzioni per le quantità di rifiuto assimilato che l’azienda non smaltisce con il servizio pubblico ma recupera attraverso ditte terze, autorizzate a questo tipo di attività. Dal canto suo, l’azienda deve dimostrare l’effettivo recupero del rifiuto come sopra indicato.
Si evidenzia, inoltre, che sono soggetti alla TIA, locali o aree aziendali in cui si producono rifiuti assimilati agli urbani.
Proprio per questo, in genere, i disciplinari prevedono esenzioni o riduzioni particolari della tariffa per aree o locali aziendali in cui siano prodotti rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Anche in questo caso, esenzioni e riduzioni devono essere richieste dalle aziende, dimostrando di ossedere i requisiti.
Pertanto, esenzioni e riduzioni della tariffa sono previste e possibili per le aziende.
Per non pagare inutilmente, è necessario verificare la propria situazione e richiedere le agevolazioni previste, se non ancora applicate dal Comune o dall’Ente gestore del servizio.
Per assistenza problematiche Tia: Fausto Ridolfo 3293222740

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