Interessati pubblici esercizi, dettaglianti e grossisti alimentari,
panifici, pasticcerie, gastronomie e gelaterie
La Comunità Europea, al fine di garantire ai
consumatori una più adeguata informazione sull’etichettatura degli alimenti, ha
emanato il regolamento UE 1169/2011 che, da un lato, conferma alcune
disposizioni già previste dalla normativa nazionale, dall’altro, introduce alcune
importanti novità in materia di allergeni.
In sostanza, rimane invariato l’obbligo già previsto dalla precedente
normativa di indicare nell’elenco degli ingredienti la presenza di qualsiasi
elemento che possa provocare nel consumatore allergie o intolleranze,
mentre viene introdotto a partire dal 13 dicembre 2014 il nuovo
obbligo di evidenziare dette sostanze con un carattere chiaramente
distinto dagli altri ingredienti elencati (per esempio con il carattere grassetto,
con colore o dimensione differente ecc.).
L’obbligo di indicazione degli allergeni riguarda anche gli alimenti e
bevande preparati e somministrati nei pubblici esercizi, quali ristoranti, bar
e simili, e i prodotti allo stato sfuso venduti al consumatore nei negozi al
dettaglio, pasticcerie, panifici, gelaterie, gastronomie e simili.
La norma comunitaria, inoltre, fornisce un elenco completo delle sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleranze e precisamente:
1) Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso
destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l'alcol etilico di origine agricola
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei
3) Uova e prodotti a base di uova.
4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
5) Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6) Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base
di soia
7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l'alcol etilico di origine agricola
b) lattiolo
8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium
occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o
noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la
frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l’alcol etilico di origine agricola
9) Sedano e prodotti a base di sedano.
10) Senape e prodotti a base di senape.
11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o
10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13) Lupini e prodotti a base di lupini.
14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Raccomandiamo a tutte le imprese del settore alimentare di prestare la
massima attenzione agli adempimenti in materia di allergeni e intolleranze
alimentari al fine di fornire un’adeguata informazione alla clientela ed anche
per evitare eventuali contestazioni da parte degli organi preposti al
controllo.
Studio di Consulenza Aziendale di Ridolfo Fausto
Via
Pirandello,1
98061 Brolo
(Me)
Sede di
Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore
16,30 alle 18,30
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