Il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore. La riforma, ha introdotto alcune specifiche agevolazioni,
che tuttavia non sono ancora applicabili a tutti gli enti e non riguardano
tutte le modifiche statutarie.
Per tutti gli enti del Terzo settore (escluse le
imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle coop sociali) è
prevista l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti
costitutivi e le modifiche statutarie. In caso di modifiche volte ad adeguarsi
a cambiamenti normativi è prevista, invece, l’esenzione. Per le sole
organizzazioni di volontariato (Odv), l’agevolazione è più ampia, in quanto
l’esenzione si estende a tutti gli atti connessi allo svolgimento delle loro
attività (articolo 82, comma 3 Cts).
Questa disposizione, tuttavia, per il momento
trova applicazione dal 1° gennaio 2018, solo a Onlus, Odv e associazioni di
promozione sociale (Aps) iscritte negli appositi registri, mentre tutti gli
altri dovranno attendere la messa in funzione del Runts.
Per gli enti già costituti che si apprestano a
modificare lo statuto, quindi, l’importo da versare è strettamente collegato
alla qualifica. In particolare:
-
Onlus e Aps (nonché le
coop sociali in quanto Onlus di diritto) beneficiano dell’esenzione per tutte
le modifiche di adeguamento;
-
le Odv beneficiano
dell’esenzione per qualsiasi modifica statutaria (anche non di adeguamento);
-
gli enti sprovvisti di
tali qualifiche applicano le regole ordinarie del Dpr 131/1986 (che, di regola,
per le modifiche statutarie prevedono l’imposta fissa di 200 euro) e fruiscono
dell’esenzione solo per le eventuali modifiche successive all’iscrizione al
Runts.
Per gli adeguamenti statutari possano
beneficiare dell’agevolazione, le odv, le quali, hanno l’esenzione per
qualsiasi atto connesso all’attività e, quindi, per tutte le modifiche
statutarie, anche se non dirette ad adeguarsi a nuovi interventi normativi.
Per le Onlus e Aps (e, a regime, per gli altri Ets
che applicano l’articolo 82, comma 3 del Cts). Il beneficio dell’esenzione
spetta per tutte le modifiche statutarie dirette a recepire sopravvenute
innovazioni legislative, tra le quali rientrano appieno quelle della riforma. A
tal fine, non dovrebbe rilevare la natura (obbligatoria o facoltativa) dei
singoli adeguamenti, posto che la norma non fa alcuna distinzione al riguardo.
Così, ad esempio, se all’interno del nuovo
statuto, oltre alle disposizioni inderogabili del Cts (come l’individuazione
delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, o le regole in tema
di bilancio di esercizio e bilancio sociale), viene inserita anche la facoltà
di esercitare attività diverse (articolo 6 Cts) o di costituire patrimoni
destinati (articolo 10 Cts), il verbale di modifica è sempre esente da imposta
di registro anche se dovrà essere approvato con le maggioranze dell’assemblea
straordinaria (anziché con i quorum semplificati).
Studio di Consulenza Aziendale di Ridolfo Fausto
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