mercoledì 17 aprile 2019

Aps e Onlus esenti dal Registro per adeguare gli statuti alla riforma


Il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore. La riforma,  ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, che tuttavia non sono ancora applicabili a tutti gli enti e non riguardano tutte le modifiche statutarie.
Per tutti gli enti del Terzo settore (escluse le imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle coop sociali) è prevista l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie. In caso di modifiche volte ad adeguarsi a cambiamenti normativi è prevista, invece, l’esenzione. Per le sole organizzazioni di volontariato (Odv), l’agevolazione è più ampia, in quanto l’esenzione si estende a tutti gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (articolo 82, comma 3 Cts).
Questa disposizione, tuttavia, per il momento trova applicazione dal 1° gennaio 2018, solo a Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli appositi registri, mentre tutti gli altri dovranno attendere la messa in funzione del Runts.
Per gli enti già costituti che si apprestano a modificare lo statuto, quindi, l’importo da versare è strettamente collegato alla qualifica. In particolare:
-         Onlus e Aps (nonché le coop sociali in quanto Onlus di diritto) beneficiano dell’esenzione per tutte le modifiche di adeguamento;
-         le Odv beneficiano dell’esenzione per qualsiasi modifica statutaria (anche non di adeguamento);
-         gli enti sprovvisti di tali qualifiche applicano le regole ordinarie del Dpr 131/1986 (che, di regola, per le modifiche statutarie prevedono l’imposta fissa di 200 euro) e fruiscono dell’esenzione solo per le eventuali modifiche successive all’iscrizione al Runts.
Per gli adeguamenti statutari possano beneficiare dell’agevolazione, le odv, le quali, hanno l’esenzione per qualsiasi atto connesso all’attività e, quindi, per tutte le modifiche statutarie, anche se non dirette ad adeguarsi a nuovi interventi normativi.
Per le  Onlus e Aps (e, a regime, per gli altri Ets che applicano l’articolo 82, comma 3 del Cts). Il beneficio dell’esenzione spetta per tutte le modifiche statutarie dirette a recepire sopravvenute innovazioni legislative, tra le quali rientrano appieno quelle della riforma. A tal fine, non dovrebbe rilevare la natura (obbligatoria o facoltativa) dei singoli adeguamenti, posto che la norma non fa alcuna distinzione al riguardo.
Così, ad esempio, se all’interno del nuovo statuto, oltre alle disposizioni inderogabili del Cts (come l’individuazione delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, o le regole in tema di bilancio di esercizio e bilancio sociale), viene inserita anche la facoltà di esercitare attività diverse (articolo 6 Cts) o di costituire patrimoni destinati (articolo 10 Cts), il verbale di modifica è sempre esente da imposta di registro anche se dovrà essere approvato con le maggioranze dell’assemblea straordinaria (anziché con i quorum semplificati).
Studio di Consulenza Aziendale di Ridolfo Fausto
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
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