Cassetta primo soccorso
aziendale: normativa
La cassetta
di primo soccorso è un’attrezzatura obbligatoria che deve essere presente nelle
aziende di categoria A e B, come previsto dall’art. 45 del Decreto Legislativo n. 81/08 ed attuato dal Decreto Ministeriale n. 388/03.
Le aziende interessate
sono, così come individuate dall’art. 1, D.M. 388/03, quelle del gruppo A, cioè: quelle che
svolgono attività industriali, le centrali termoelettriche, gli impianti e i
laboratori nucleari, le aziende estrattive ed svolgenti altre attività
minerarie, i lavori in sotterraneo, le aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con più di 5
lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL, con indice infortunistico
di inabilità permanente superiore a quattro; Aziende o unità produttive con più
di 5 lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo.
Infine quelle
ricomprese nel gruppo
B,
cioè: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Cosa deve contenere la cassetta
del pronto soccorso aziendale
L’art. 2
“Organizzazione di pronto soccorso” del D.M. n. 388/03 stabilisce che la cassetta di pronto
soccorso, per le aziende del gruppo A e B, deve essere custodita in un luogo di
facile accesso ed resa facilmente individuabile tramite apposita segnaletica.
Inoltre, la cassetta di pronto soccorso deve contenere una dotazione minima, specificata puntualmente
nell’allegato 1 allo stesso decreto e soggetta ad aggiornamento con apposito
decreto che deve tenere in considerazione l’evoluzione tecnico-scientifica. Il contenuto minimo, che può essere
integrato a seconda dei rischi effettivi presenti in ogni luogo di lavoro, è il
seguente:
·
Guanti sterili monouso (5 paia);
·
Visiera paraschizzi;
·
Flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
·
Flaconi di soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (n. 3);
·
Compresse di garza sterile 10 x 10 in
buste singole (n. 10);
·
Compresse di garza sterile 18 x 40 in
buste singole (n. 2);
·
Teli sterili monouso (n. 2);
·
Pinzette da medicazione sterili
monouso (n. 2);
·
Confezione di rete elastica di misura
media;
·
Confezione di cotone idrofilo;
·
Confezioni di cerotti di varie misure
pronti all’uso (n. 2);
·
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (n.
2);
·
Un paio di forbici;
·
Lacci emostatici (n. 3);
·
Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
·
Sacchetti monouso per la raccolta di
rifiuti sanitari (n. 2);
·
Termometro;
·
Apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa.
Sanzioni relative alla cassetta
del pronto soccorso
Il contenuto
della cassetta di pronto soccorso deve essere periodicamente verificato e
tempestivamente integrato, qualora lo stato d’uso di qualche presidio si
rivelasse non corretto oppure terminato. Inoltre, le aziende obbligate devono
anche rendere disponibile “un
mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale“. La non puntuale osservanza degli obblighi previsti dal primo
comma dell’art. 45 “Primo soccorso” del D.lgs. n. 81/08, comporta
l’irrogazione di specifiche sanzioni. In questo caso, la sanzione per il datore di lavoro e il dirigente punisce un reato penale ed è la seguente, prevista
dall’art. 55, comma 5 del D.lgs. n. 81/08: arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro.
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di Consulenza Aziendale di Ridolfo Fausto
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