mercoledì 29 febbraio 2012

Trasporto rifiuti agricoli - decreto semplificazioni

D.L. n. 5/2012 – Art. 28 - Trasporto dei rifiuti agricoli – Semplificata la procedura

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorchè effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del D. Lgs. n. 152/2006 qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
Non e' altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
Questo è quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 28 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, mediante la modifica degli articoli 183 e 193 del D. Lgs n. 152/2006.
Dunque, dal 10 febbraio 2012 esce dal regime del "trasporto dei rifiuti" la movimentazione dei rifiuti agricoli tra fondi finalizzata al deposito temporaneo.
Consulenza ambientale:studio di consulenza centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo 3293222740 email centroserviziaziendali@gmail.com

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