venerdì 3 febbraio 2012

Durc: no autocertificazione

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non può essere sostituito da
un'autocertificazione dell'interessato. Lo ribadisce il Ministero del Lavoro chiarendo l'esatta portata dell'art. 44 bis recentemente inserito nel DPR 445/2000 ("le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio ovvero controllate dalle Pubbliche amministrazioni").
Il Ministero precisa che l'autocertificazione è possibile solo per "stati, fatti o qualità personali", cioè per elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e quindi di sua sicura conoscenza. Cosa diversa è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione, che non è la mera certificazione del pagamento di una somma a titolo di contribuzione, ma un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di un'azienda, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall'applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
La nuova norma stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione del DURC, senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate dagli Istituti previdenziali o dalle Casse Edili non possono essere sostituite l'autodichiarazione, che non riguarda evidentemente nè fatti, status o tantomeno qualità personali. Pertanto, il riferimento ad un controllo delle informazioni sulla regolarità contributiva riguarda la possibilità della P.A. di acquisire un DURC (ma non un'autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Per informazione e consulenza: Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

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